Cassazione Civile, Ordinanza n. 03619/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio il titolare di un'impresa individuale chiedendo la condanna al pagamento di euro 2.000 per asserito inadempimento a un contratto di compravendita di mobili. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per euro 600, o diversa somma ritenuta di giustizia, per attività di trasloco di mobili. Il Giudice di Pace aveva respinto entrambe le domande. L'appello era stato proposto solo dal convenuto, limitatamente al rigetto della riconvenzionale, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo la sentenza di primo grado non appellabile perché pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato la domanda riconvenzionale e non la domanda originaria, la quale superava il limite di valore per la decisione equitativa del Giudice di Pace. La Corte ha rilevato d'ufficio che la controversia, introdotta con domanda di euro 2.000, non poteva essere qualificata come decisa secondo equità necessaria e che il valore ai fini dell'appellabilità va determinato sulla domanda originaria, non sulla riconvenzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il Tribunale di Lecce ha errato nel considerare, ai fini dell'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace, il valore della sola domanda riconvenzionale rimasta in discussione in appello, invece del valore della domanda proposta in primo grado dagli attori. Poiché la pretesa originaria era di euro 2.000, importo superiore al limite di euro 1.100 previsto per le decisioni necessariamente secondo equità del Giudice di Pace, la sentenza di primo grado non era inappellabile ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la pronuncia del Giudice di Pace è necessariamente secondo equità solo entro il limite di valore previsto dalla norma; se la domanda originaria supera tale limite, la sentenza non è inappellabile per questo solo motivo
nel caso concreto non vi era una richiesta delle parti che giustificasse una decisione secondo equità
l'inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace va verificata in relazione al corretto valore della controversia introdotta in primo grado
vizio dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto
il valore della controversia si determina sulla base della domanda, cumulando il valore delle domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona
la domanda riconvenzionale non incide sul criterio di valore per l'appellabilità, salvo il caso disciplinato dalla norma, non rilevante nel caso concreto
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace, il valore della controversia deve essere determinato in base alla domanda originaria proposta in primo grado, non al solo valore della domanda riconvenzionale rimasta in discussione in appello.
- La domanda riconvenzionale, di regola, non modifica il criterio di valore rilevante per stabilire se la decisione del Giudice di Pace sia stata resa secondo equità necessaria, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Una sentenza del Giudice di Pace è inappellabile solo quando ricorrono effettivamente i presupposti normativi della decisione secondo equità necessaria; non basta che in appello sopravvenga una diversa prospettiva sul valore della sola pretesa residua.
- Nel determinare il valore della causa si applica il criterio della domanda e, in caso di pluralità di domande contro il medesimo convenuto, si procede al cumulo secondo le regole generali del codice di rito.
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