Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato cessata, per scadenza del termine di fase, la misura del divieto di dimora applicata a D'Agostino, deducendone l'abnormità per carenza funzionale del potere del giudice, attesa l'avvenuta perdita di competenza conseguente alla mera emissione, in data 19/04/2022, del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero (art. 550 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sebbene l'ordinanza del G.i.p. fosse illegittima perché il giudice aveva perso la competenza dopo l'emissione del decreto di citazione diretta, non ricorrevano i presupposti per qualificare il vizio come abnormità: il rimedio dell'impugnazione per abnormità è straordinario e richiede, tra l'altro, una situazione di stasi processuale non altrimenti rimediabile. Nel caso di specie non si era determinata alcuna stasi e il Pubblico Ministero avrebbe potuto ricorrere all'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e l'ordinanza impugnata rimane efficace.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1970, art. 73, comma 5
Qualifica dell'imputazione relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti applicata nel caso; norma utilizzata per delineare l'accusa a carico dell'imputato.
Codice di procedura penale, art. 550
La mera emissione del decreto di citazione diretta a giudizio determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio; tale emissione fa perdere la competenza del G.i.p. sulle questioni cautelari incidentali.
Codice di procedura penale, art. 279
Indica la competenza del giudice per il subprocedimento cautelare incidentale; nei casi in cui il procedimento principale passa alla fase dibattimentale, la competenza del G.i.p. per atti cautelari incidentali viene meno.
Codice di procedura penale, art. 303
Regola i termini di durata della custodia cautelare e conferma che, ai fini del computo dei termini, rileva l'emissione del decreto di citazione diretta, non la sua notifica.
Codice di procedura penale, art. 310
Prevede l'appello cautelare come rimedio ordinario per impugnare provvedimenti cautelari; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il Pubblico Ministero avrebbe potuto utilizzare questo rimedio, rendendo non necessario il ricorso per abnormità.
Massime di principio
- La mera emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio e può far perdere al G.i.p. la competenza sulle misure cautelari incidentali, indipendentemente dalla notifica del decreto.
- L'illegittimità di un provvedimento non equivale automaticamente ad abnormità: il ricorso per abnormità è rimedio straordinario e richiede presupposti stringenti, tra cui tipicamente una situazione di stasi processuale non altrimenti rimediabile.
- Quando esistono rimedi ordinari (per esempio l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.), il loro utilizzo è preferibile e può rendere inammissibile il ricorso per abnormità.
- Per contestare un provvedimento cautelare illegittimo è necessario valutare tempestivamente i rimedi disponibili e scegliere quello appropriato; il mancato uso del rimedio ordinario può precludere il successo di un ricorso straordinario per abnormità.
- Nel calcolo dei termini e nella determinazione della competenza processuale, la data di emissione degli atti decisivi (come il decreto di citazione diretta) è più rilevante della data di notifica.
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