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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36049/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava il sottotetto di una palazzina condominiale in località Tellaro di Lerici. Alcuni condomini avevano chiesto l'accertamento della proprietà comune del sottotetto, sostenendo che la proprietaria dell'appartamento dell'ultimo piano lo avesse trasformato in vano autonomo e abitabile, accessibile solo dalla propria abitazione, con realizzazione di lucernai e conseguente alterazione del tetto; in via subordinata avevano chiesto l'usucapione della disponibilità pro indiviso del bene. La convenuta aveva resistito affermando che il sottotetto fosse pertinenza o comunque bene di sua proprietà esclusiva per titolo e, in subordine, per usucapione, avendo lei e i danti causa esercitato il possesso uti domina e fatto passare impianti nell'ambiente. Il tribunale aveva dichiarato la proprietà comune del sottotetto e ordinato il ripristino; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con sei motivi, in sintesi: 1) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per mancata partecipazione di alcuni condomini asseritamente litisconsorti necessari dal lato attivo; 2) ancora violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per omessa partecipazione fin dal primo grado del marito, comproprietario in comunione legale dell'appartamento, che sarebbe stato inciso dalla pronuncia; gli ulteriori motivi, rimasti assorbiti, attendevano al merito della qualificazione del sottotetto e delle pretese di proprietà esclusiva o usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo necessaria la partecipazione al giudizio del coniuge della ricorrente in regime di comunione legale, perché la decisione richiesta incideva direttamente sul diritto relativo al bene comune e sulla condanna al ripristino. Ha rigettato il primo motivo, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini, poiché il singolo condomino può agire per la tutela della cosa comune senza chiamare in causa tutti gli altri; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di La Spezia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    invocati per sostenere la nullità derivante dalla mancata partecipazione di asseriti litisconsorti necessari; la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio verso tutti i condomini, ma la riconosce per il coniuge in comunione legale.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato, in combinato con l'art. 354 c.p.c., per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado in presenza del vizio di integrità del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione della causa al primo giudice quando sia stata omessa la partecipazione di un litisconsorte necessario.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento della natura comune di un bene condominiale, il singolo condomino può agire a tutela della cosa comune senza che sia necessaria la partecipazione in giudizio di tutti gli altri condomini, salvo che venga proposta una domanda idonea a mettere in discussione con efficacia di giudicato le rispettive quote o diritti degli altri partecipanti.
  • Quando un bene immobile rientra nella comunione legale dei coniugi, il coniuge rimasto estraneo all'atto di acquisto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto sul bene.
  • La mera proposizione di eccezioni difensive sulla proprietà esclusiva non equivale, di regola, a una domanda riconvenzionale idonea a imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati; la necessità del litisconsorzio va valutata in relazione all'effettivo petitum sostanziale.
  • Se il giudice omette la partecipazione di un litisconsorte necessario, la sentenza è nulla e la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Le questioni di merito relative alla proprietà esclusiva o all'usucapione restano assorbite quando il ricorso venga accolto per un vizio processuale attinente all'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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