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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5772/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato tardiva l'impugnazione proposta il 23 luglio 2021 contro la sentenza del Tribunale del 25 giugno 2021. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito dell'estratto della sentenza essendo l'imputata assente e quindi il termine di impugnazione sarebbe dovuto decorrere dalla consegna effettiva della copia (8 luglio 2021); (ii) questioni di costituzionalità e di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina procedurale, parificando l'ipotesi dell'assenza a quella della contumacia e censurando gli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 2, c.p.p. per aver fissato il termine di 15 giorni; (iii) riproposizione in cassazione di censure di merito già svolte in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: non è prevista dalla disciplina vigente la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato assente e le sentenze con motivazione contestuale lette in udienza sono impugnabili entro 15 giorni dalla lettura ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; le doglianze costituzionali e di parificazione con la contumacia sono manifestamente infondate perché rappresentano una scelta del legislatore ritenuta ragionevole; le censure di merito riproposte non sono ammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte civile (euro 1.400 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    art. 585, comma 1, lett. a) codice di procedura penale

    Le sentenze con motivazione contestuale lette in udienza sono impugnabili entro 15 giorni dalla lettura; non richiedono la notifica dell'estratto al soggetto assente per il decorso del termine

  • art. 544, comma 2 c.p.p.

    art. 544, comma 2 codice di procedura penale

    Richiamato nella censura di costituzionalità relativa ai termini e alle garanzie per l'imputato; la Corte ha ritenuto che la norma non sia lesiva di diritti fondamentali e che la scelta del legislatore sia ragionevole

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 codice di procedura penale

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale letta in udienza, il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni dalla lettura, indipendentemente dalla successiva ricezione della copia
  • La disciplina vigente non impone la notifica dell'estratto di sentenza all'imputato assente ai fini del decorso del termine di impugnazione; pertanto la mancata notifica non sospende il decorso dei termini
  • Le censure di costituzionalità sul breve termine (15 giorni) e sulla parificazione tra assenza e contumacia sono difficilmente accoglibili se la norma risponde a una scelta legislativa ragionevole volta a bilanciare garanzie sostanziali e necessità procedurali
  • In Cassazione non sono ammesse riproposizioni di censure di merito già decise in sede di appello; la legittimità non è il luogo per rivalutare la prova a maggioranza
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile si può essere condannati non solo alle spese, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile

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