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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 28/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza del 28 settembre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per studio universitario, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica competente. La ricorrente ha quindi aderito alla richiesta di definizione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo soltanto per la refusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento volto al rilascio del visto, integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche considerando la concorde posizione delle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa diretta a ottenere l'avvio dell'azione amministrativa e determinano la cessazione della materia del contendere, quando tale soddisfacimento sia riconosciuto anche dalla parte ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando, nel corso del giudizio contro il silenzio, l'amministrazione adempie all'obbligo di attivare il procedimento oggetto dell'istanza.
  • La condotta operosa dell'amministrazione, che provvede durante il giudizio determinando il soddisfacimento della pretesa, può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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