Cassazione Civile, Ordinanza n. 01484/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il difensore di ufficio aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso a carico dell'erario dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo per le proprie spettanze e aver notificato atto di precetto. Aveva inoltre tentato un pignoramento mobiliare presso il domicilio dell'assistito, risultato infruttuoso per mancato reperimento del debitore. Il tribunale aveva però rigettato l'opposizione alla precedente decisione di rigetto dell'istanza di liquidazione, rilevando che non era stata dimostrata l'impossidenza dell'assistito, il quale risultava comproprietario pro quota di alcuni immobili. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il tentativo infruttuoso di recupero del credito fosse sufficiente per ottenere la liquidazione a carico dell'erario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il principio secondo cui il difensore d'ufficio non deve provare l'impossidenza dell'assistito, per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'erario, va letto nel senso che egli deve comunque compiere un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, scegliendo, secondo le circostanze concrete, la forma di esecuzione coattiva più idonea. Nel caso concreto, la valutazione del tribunale secondo cui il solo pignoramento mobiliare era inadeguato, a fronte della presenza di quote immobiliari aggredibili e del modesto importo del credito, è stata considerata valutazione di merito non utilmente censurabile in cassazione. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale norma relativa alla liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato; la censura del ricorrente è stata ritenuta inidonea a sovvertire la valutazione di merito svolta dal tribunale
art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario presuppone un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito nei confronti dell'assistito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio che domandi la liquidazione del compenso a carico dell'erario deve dimostrare di avere esperito un serio, vano e non meramente apparente tentativo di recupero del credito verso l'assistito.
- L'adeguatezza del tentativo di recupero non si valuta in astratto, ma in relazione alle concrete modalità esecutive disponibili e alla situazione patrimoniale del debitore conosciuta o conoscibile dal difensore.
- Non è sufficiente l'esperimento di un qualsiasi atto esecutivo se, in base alle circostanze del caso, vi erano forme di esecuzione presumibilmente più idonee e non perseguite per soddisfare il credito professionale.
- La sentenza del giudice di merito che ritenga non adeguato il tentativo esecutivo compiuto dal difensore, in presenza di una motivazione congrua e fondata su elementi fattuali, non è utilmente censurabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
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