Cassazione Penale, Ordinanza n. 08535/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, contestando in primo luogo la ricostruzione dei fatti e la motivazione con cui erano stati ritenuti sussistenti i reati: secondo la difesa, la condotta sarebbe stata una mera resistenza passiva, vi sarebbe stato un errore di fatto e non vi sarebbero stati danni rilevanti. Il ricorso lamentava inoltre la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza però individuare specifici profili di illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza dei reati, valorizzando la guida imprudente tenuta dall'imputato durante la fuga per sottrarsi al controllo degli agenti, che si erano qualificati con paletta d'ordinanza e dispositivi acustici e luminosi, nonché il danneggiamento di una delle autovetture di servizio. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla pena, perché volto a contestare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche senza un effettivo confronto con la motivazione di merito, che aveva evidenziato il grave rischio creato per l'incolumità degli agenti e dei passanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata discrezionalmente dalla Corte in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una critica generica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla sussistenza del reato non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale fattuale, se la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua e specifica sulle modalità della condotta e sugli elementi sintomatici della responsabilità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche devono indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione; in difetto, sono inammissibili come mera riproposizione delle richieste difensive.
- Quando la condotta contestata integra una fuga per sottrarsi al controllo di polizia accompagnata da guida imprudente e da danni ai veicoli di servizio, è sufficiente una motivazione che evidenzi il rischio concreto creato per l'incolumità degli operatori e dei terzi per escludere la tesi della mera resistenza passiva.
Come è indicizzato
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