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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08969/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di cassazione sono stati proposti due ricorsi, con il medesimo atto, nell'interesse di due imputati già condannati in appello per concorso in truffa. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo l'esistenza di un preteso "vuoto probatorio" e la mancata indicazione, da parte dei giudici di merito, di elementi di fatto rilevanti posti a base del convincimento. La difesa prospettava anche l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello, ritenuta inidonea a confutare le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza, oltre a non essere formulata nei limiti consentiti in sede di legittimità, fosse manifestamente infondata perché la sentenza di appello conteneva una motivazione congrua e non illogica, capace di confermare la ricostruzione del primo giudice e di spiegare sia gli artifizi e raggiri posti in essere, sia l'ingiusto vantaggio conseguito tramite le rispettive agenzie di intermediazione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte conferma la sussistenza del carattere truffaldino della condotta, valorizzando la presenza di artifizi e raggiri e dell'ingiusto profitto ottenuto dalle agenzie di intermediazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo che denuncia un vizio di motivazione deve essere proponibile nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione; non può risolversi in una generica contestazione del merito o in un dedotto 'vuoto probatorio'.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione è apparente solo se il giudice si limita a una mera rassegna degli elementi probatori senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e senza spiegare l'infondatezza degli argomenti opposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una nuova rivalutazione del materiale probatorio o in una contestazione generica del convincimento di merito.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo capace di confrontarsi con le deduzioni difensive; non basta che la difesa reputi insufficiente la ricostruzione dei fatti.
  • In tema di truffa, la conferma della responsabilità può poggiare sulla chiara individuazione degli artifizi e raggiri e dell'ingiusto profitto, se la motivazione di merito li descrive in modo coerente e non illogico.
  • La denuncia di un preteso 'vuoto probatorio' non è sufficiente, da sola, a fondare l'annullamento della decisione se la sentenza impugnata espone una ricostruzione logica e compiuta dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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