Cassazione Penale, Sentenza n. 31023/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo del 07/03/2022 che aveva condannato l'imputato a una pena pecuniaria di euro quindicimila per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato). La difesa aveva proposto due motivi: (1) nullità/insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., in particolare mancata valutazione dell'elemento soggettivo e dell'eventuale giustificato motivo ex art. 14, comma 5-ter TU Imm.; (2) riduzione della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo riguardante la carenza motivazionale: la decisione di merito si era limitata a richiamare l'esistenza del provvedimento di espulsione senza esaminare la possibile sussistenza di un giustificato motivo idoneo ad escludere il reato. Inoltre la Corte ha considerato decorso il termine di giudizio di legittimità (termini computati fino al 5 gennaio 2024), prima della trasmissione degli atti a questa Corte (pervenuti l'11/03/2025), con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale e annullamento della sentenza
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)
Norma che punisce l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato; nella sentenza si è rilevata l'assenza, nella motivazione di merito, di una valutazione sul possibile "giustificato motivo" che potrebbe escludere la responsabilità
Principio del dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie; richiamato dalla difesa per lamentare motivazione generica/insufficiente della sentenza impugnata
Norma sulla motivazione della sentenza di primo grado; invocata per denunciare difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà
Disciplina dell'improcedibilità per mancato rispetto dei termini del giudizio di legittimità; applicata per dichiarare sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale e annullare senza rinvio la sentenza
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che le sentenze di condanna a pena pecuniaria non sono appellabili; da ciò è derivata la necessità del ricorso per cassazione e la conseguente rilevanza dei termini di legittimità
art. 2, comma 5, l. 27/09/2021, n. 134
Norma temporanea modificativa dei termini processuali richiamata nella determinazione del termine di maturazione dell'improcedibilità applicabile ai procedimenti riguardanti reati commessi dal 1° gennaio 2020
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è una condanna esclusivamente pecuniaria, il rimedio è normalmente il ricorso per cassazione e i termini di legittimità sono decisivi: il superamento di tali termini può determinare l'improcedibilità dell'azione penale
- Una motivazione che si limita a richiamare prove o l'esistenza di un provvedimento senza valutare specificamente la rilevanza delle prove rispetto agli elementi costitutivi del reato (soprattutto l'elemento soggettivo) può essere ritenuta insufficiente e costituire motivo fondato di annullamento
- Nel reato di inosservanza dell'ordine di espulsione (art. 14, comma 5-ter TU Imm.), il giudice di merito deve valutare espressamente la possibile esistenza di un "giustificato motivo" che escluda la responsabilità; la mera constatazione del provvedimento di espulsione non è sufficiente
- La difesa deve articolare nei motivi di impugnazione censure precise sulla motivazione e sull'elemento soggettivo; la rilevanza di tali censure può portare non solo a riforma ma anche a declaratoria di improcedibilità se i termini processuali di legittimità sono decorso
- In presenza di dubbi sulla correttezza formale e sostanziale della motivazione, le corti di legittimità possono dichiarare l'annullamento senza rinvio quando sussista improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale
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