Ordinanza n. 165/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 65 del 18.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando che, al momento della decisione, era ormai decorso il periodo di sospensione dell’attività prescritto dall’ordinanza impugnata. Di conseguenza, non era più configurabile il pregiudizio grave e irreparabile posto a fondamento dell’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza comunale n. 65 del 18 marzo 2026, recante la sospensione dell’attività del pubblico esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale n. 65 del 18 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma risulta che la domanda cautelare era fondata sull’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza, che aveva disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; il venir meno di tale presupposto al momento della decisione giustifica il rigetto dell’istanza.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, prima della decisione, sia decorso il periodo di efficacia della misura amministrativa contestata e non sia più configurabile un pregiudizio grave e irreparabile attuale.
- La sopravvenuta cessazione del pregiudizio cautelare non determina necessariamente l’improcedibilità del ricorso principale, ma comporta il rigetto dell’istanza cautelare per difetto dell’attualità del periculum in mora.
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