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Ordinanza

Ordinanza n. 3964/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 3.6.2026, pratica n. 84/CV/2024, con la quale è stata annullata in autotutela la delibera consiliare del 4.6.2025 (P/10319 del 9 giugno 2025) riguardante l’ammissione del ricorrente al tirocinio per il posto di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Teano (circondario di Santa Maria Capua Vetere), nella parte in cui esclude dal computo del titolo di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del bando; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e, in particolare, dei decreti del Ministro della Giustizia di nomina a Giudice onorario di pace relativi al posto di Teano eventualmente adottati;

Giustizia amministrativa202606395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha annullato in autotutela la precedente ammissione del ricorrente al tirocinio per giudice onorario di pace, escludendo dal computo del titolo l’attività svolta come avvocato stabilito non integrato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha annullato in autotutela la precedente delibera di ammissione al tirocinio per giudice onorario di pace. L’amministrazione ha ritenuto non computabile, ai fini del titolo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), del bando relativo all’esercizio della professione forense, il periodo dal 13 novembre 2012 al 2 dicembre 2021, durante il quale il ricorrente era iscritto come avvocato stabilito ma non integrato, essendo stato iscritto all’Albo ordinario degli avvocati soltanto dal 3 dicembre 2021. Il ricorrente ha contestato tale esclusione e gli atti conseguenti, inclusi eventuali decreti ministeriali di nomina relativi al posto di giudice onorario di pace.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata. Nell’ordinanza richiama una recente sentenza del Consiglio di Stato, resa in controversia analoga, che distingue tra avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale dell’albo e autorizzato a esercitare stabilmente in Italia con il titolo professionale d’origine, e avvocato integrato, che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato. Il richiamo sostiene, in sede cautelare, la posizione dell’amministrazione circa la non automatica equiparazione delle due qualifiche ai fini del computo del titolo previsto dal bando. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata.

  • art. 4, comma 1, lett. b), del bando

    Prevede il titolo relativo all’esercizio della professione di avvocato, controverso ai fini dell’ammissione al tirocinio.

  • art. 3, lett. d), d.lgs. 96/2001

    Individua l’avvocato stabilito come il cittadino di uno Stato membro dell’Unione che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale d’origine ed è iscritto nella sezione speciale dell’albo.

  • art. 3, lett. e), d.lgs. 96/2001

    Rileva per la definizione dell’avvocato integrato, quale soggetto che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione di un titolo concorsuale o selettivo riferito all’esercizio della professione di avvocato, la qualifica di avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale dell’albo e operante in Italia con il titolo professionale d’origine, deve essere distinta dalla qualifica di avvocato integrato, che presuppone l’acquisizione del diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
  • In sede cautelare, la distinzione normativa tra avvocato stabilito e avvocato integrato può costituire elemento idoneo a escludere, allo stato degli atti, l’automatica computabilità del periodo di attività svolto come avvocato stabilito ai fini di un bando che valorizzi l’esercizio della professione di avvocato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAlbi e iscrizioneTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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