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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18254/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per lesione del diritto di difesa, lamentando la mancata ammissione a rendere interrogatorio nell'ambito del giudizio abbreviato secco; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la richiesta di interrogatorio era stata formulata solo dopo l'ammissione al rito abbreviato secco e, comunque, la Corte territoriale aveva disposto l'esame dell'imputato ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., esame al quale l'imputato aveva poi rinunciato. Gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili perché riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indica il delitto di evasione quale reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 604, comma 5, c.p.p.

    Consente alla Corte di disporre l'esame dell'imputato nel giudizio di appello; nel caso concreto tale facoltà è stata esercitata, ma l'imputato ha scelto di non sottoporvisi.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il tema della particolare tenuità del fatto, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione già resa nei precedenti gradi.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante, ma la censura è stata ritenuta generica e già valutata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che deduce la lesione del diritto di difesa per mancata ammissione all'interrogatorio quando la richiesta sia formulata solo dopo l'ammissione al giudizio abbreviato secco e la Corte abbia comunque disposto l'esame dell'imputato, non concretamente eseguito per scelta dell'interessato.
  • Le censure in cassazione sono inammissibili quando si limitano a riproporre questioni già decise nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto o di una circostanza attenuante deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto di specificità, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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