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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04630/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società poi fallita con un istituto di credito e da un mutuo fondiario erogato nel dicembre 2009. In primo grado erano state accolte le domande della curatela: la banca era stata condannata a restituire le somme indebitamente incamerate sui conti e il mutuo era stato dichiarato nullo perché ritenuto collegato ai debiti di conto e quindi qualificato come mutuo di scopo diretto a ripianare un passivo preesistente. La Corte d’appello aveva confermato la decisione valorizzando la CTU, che aveva ricostruito i saldi anche mediante estratti conto scalari in presenza di lacune nella produzione documentale. In Cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, mancando la produzione integrale degli estratti conto, la CTU non avrebbe potuto ricostruire i rapporti con criteri presuntivi e che l’onere probatorio gravava sulla correntista; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., censurando l’interpretazione del contratto di mutuo come mutuo di scopo e la conseguente declaratoria di nullità per difetto di causa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la somma mutuata sarebbe stata superiore all’esposizione debitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto che la prova del rapporto di conto e dei saldi potesse essere integrata, in caso di produzione incompleta degli estratti conto, anche con altri mezzi di prova idonei, tra cui gli estratti conto scalari e la consulenza tecnica d’ufficio; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la questione del c.d. mutuo solutorio va riesaminata alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite n. 5841/2025 che ha riconosciuto la validità di tale figura; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    "correnti regole di ripartizione dell'onere probatorio"

    Nelle controversie bancarie di ripetizione dell’indebito il correntista deve provare le appostazioni illegittime, ma la prova dell’andamento del conto non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo essere integrata con ulteriori mezzi di prova idonei, inclusa la CTU.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    L’interpretazione del contratto di mutuo va riesaminata secondo i criteri ermeneutici codicistici, ma la qualificazione del finanziamento come mutuo solutorio non può essere esclusa per il solo richiamo letterale alla destinazione delle somme, dovendosi considerare il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla validità del mutuo di scopo solutorio.

  • Cass. Sez. I, 4/04/2019, n. 9526

    La produzione degli estratti conto non costituisce una prova legale esclusiva.

  • Cass. Sez. I, 18/04/2023, n. 10293

    Gli estratti conto scalari possono essere utilizzati per ricostruire il rapporto e i saldi.

  • Cass. Sez. I, 25/07/2023, n. 22290

    La prova dei movimenti del conto può essere raggiunta anche con elementi idonei a fornire indicazioni certe e complete, pur in assenza di produzione integrale degli estratti conto.

  • Cass. Sez. VI-I, 21/12/2020, n. 29190

    La prova può desumersi anche aliunde, attraverso mezzi di cognizione assunti d’ufficio idonei a integrare la prova offerta.

  • Cass. Sez. I, 19/07/2021, n. 20621

    L’accertamento compiuto mediante consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti del caso, è valutazione in fatto non sindacabile in Cassazione.

  • Cass. Sez. I, 7/12/2022, n. 35979

    In materia bancaria il correntista deve produrre la documentazione necessaria a provare l’andamento del conto lungo tutta la sua durata.

  • Cass. n. 1763/2024

    Richiamata come sintesi delle linee riepilogative sul riparto dell’onere probatorio nelle controversie bancarie di ripetizione dell’indebito.

  • Sezioni Unite n. 5841/2025

    Ha riconosciuto la validità del mutuo solutorio; il giudice di rinvio deve conformarsi a tale principio nel riesame della vicenda.

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario il correntista ha l’onere di provare le movimentazioni illegittime, ma la prova dell’andamento del rapporto non è vincolata alla sola produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo essere integrata con documenti ulteriori e con la consulenza tecnica d’ufficio.
  • Gli estratti conto scalari possono essere utilizzati, in presenza di lacune documentali, per ricostruire saldi e movimenti del conto, purché offrano elementi certi e completi idonei a integrare il materiale probatorio.
  • La qualificazione di un finanziamento come mutuo solutorio e la sua eventuale validità devono essere riesaminate alla luce del principio delle Sezioni Unite che ne afferma l’ammissibilità, non essendo sufficiente, da solo, il richiamo in contratto alla funzione di ripianamento dell’esposizione debitoria.
  • Quando il motivo accolto impone un nuovo esame della causa alla luce di un diverso principio di diritto, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniInadempimento
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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