Cassazione Penale, Sentenza n. 25098/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il Tribunale di Vercelli, in sede di riesame, ha confermato il sequestro conservativo disposto dal Tribunale dibattimentale fino alla concorrenza di euro 590.000 nei confronti di due indagati, in relazione a numerose imputazioni di appropriazione indebita, truffa e sostituzione di persona. Gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, prima lamentando una asserita carenza assoluta di motivazione del provvedimento, poi con un ricorso integrativo articolando cinque motivi aggiunti: (1) nullità insanabile per essere stato emesso un provvedimento contenente solo il dispositivo di rigetto, con successivo deposito dell’ordinanza ritenuto sanatoria irrituale; (2) lesione del diritto di difesa per la ritenuta non necessità di una conoscenza effettiva e tempestiva degli atti posti a base della misura da parte della difesa tecnica; (3) omessa applicazione dell’art. 324, comma 8, c.p.p. in relazione a una dedotta sequestrabilità/pignorabilità di un’azienda agricola, questione che non sarebbe stata rimessa al giudice civile; (4) erronea valutazione del periculum, fondato sulla sola asserita incapienza patrimoniale senza verificare la correttezza della base di calcolo e l’incidenza delle garanzie reali pregresse; (5) incongrua determinazione del quantum, ritenuta meramente adesiva alle richieste di parte e non ancorata a parametri oggettivi. La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, reputando il primo e il primo motivo aggiunto manifestamente infondati, il secondo aspecifico, il terzo manifestamente infondato e il quarto e quinto reiterativi e volti a contestare una motivazione congrua e non censurabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la misura del sequestro conservativo già disposta e mantenuta in sede di riesame, ritenendo prive di fondamento, aspecifiche o non consentite le censure proposte. La Corte ha inoltre chiarito che il deposito del solo dispositivo nel termine di legge non incide sull’efficacia del provvedimento cautelare reale e che le doglianze sul periculum e sul quantum non superavano il limite del sindacato di legittimità, essendo dirette contro una motivazione congrua e sostanzialmente intangibile.
Norme richiamate
Nel procedimento di riesame sul sequestro conservativo il tribunale provvede entro dieci giorni depositando il dispositivo; la motivazione può essere depositata successivamente secondo la disciplina del procedimento camerale, senza incidenza sull’efficacia del provvedimento. La devoluzione al giudice civile di eventuali controversie sulla proprietà della cosa opera solo se il giudice del riesame ritenga che il bene debba essere restituito dopo l’annullamento del provvedimento genetico.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 324 c.p.p. per affermare che il deposito del dispositivo nei termini è sufficiente, mentre la motivazione può essere depositata successivamente secondo i termini ordinatori del procedimento camerale.
La trattazione del ricorso è avvenuta con rito camerale scritto.
La motivazione congrua del provvedimento cautelare reale è intangibile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 167 disp. att. e trans. c.p.p.
I motivi nuovi, se tempestivi, possono essere considerati come nuovo ricorso, anche se non strettamente connessi ai punti della decisione già investiti dal ricorso originario.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame del sequestro conservativo, il deposito tempestivo del solo dispositivo soddisfa l’obbligo decisionale del tribunale; la motivazione può essere depositata successivamente entro il termine previsto dalla disciplina camerale, senza che ciò determini nullità o inefficacia del provvedimento.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non individuano specificamente l’errore denunciato, rimettendo alla Corte la ricostruzione delle irregolarità processuali o una valutazione esplorativa del vizio.
- La devoluzione al giudice civile delle controversie sulla proprietà del bene sequestrato è funzionale alla restituzione del bene e presuppone che il giudice del riesame abbia annullato il provvedimento genetico; al di fuori di tale evenienza, la questione non può essere utilmente introdotta nel riesame.
- Le doglianze che attaccano la valutazione del periculum o la quantificazione del sequestro sono inammissibili quando si risolvono nella mera contrapposizione a una motivazione congrua e non manifestamente illogica del giudice di merito.
- È legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →