Cassazione Penale, Ordinanza n. 01367/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato, a mezzo difensore, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, a sua volta reiettivo del reclamo personale avverso sanzioni disciplinari irrogate in ambito penitenziario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi di violazione di legge: omessa indicazione, nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 678 c.p.p., dell'oggetto del procedimento; omessa esplicitazione dei fatti addebitati; omessa comunicazione della convocazione innanzi al consiglio di disciplina; difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio; illegittimità della contestazione dell'illecito disciplinare effettuata dal comandante del reparto anziché dal direttore; irrilevanza disciplinare dei fatti contestati. La doglianza di fondo era quindi rivolta a contestare la regolarità del procedimento disciplinare e la tenuta motivazionale delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la linea argomentativa seguita dai giudici di sorveglianza e ha qualificato le censure come manifestamente infondate e in parte dirette soltanto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità della dedotta violazione del diritto di difesa in relazione alla genericità del decreto di fissazione dell'udienza, osservando che il procedimento di reclamo derivava da impugnazione proposta dallo stesso interessato e che la questione non risultava tempestivamente eccepita davanti al Tribunale di sorveglianza. Quanto ai restanti motivi, ha valorizzato il fatto che il detenuto era stato informato dell'avvio del procedimento disciplinare e degli addebiti, che la convocazione al consiglio di disciplina risultava attestata, che l'assenza all'udienza era conseguenza del rifiuto del detenuto di comparire, che la contestazione poteva essere delegata al comandante di reparto e che la motivazione della sanzione era comunque evincibile dal verbale notificato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata solo per il decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento di sorveglianza; la Corte esclude che, nel caso concreto, la dedotta genericità del decreto integri violazione del diritto di difesa.
disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la deduzione di un vizio del decreto di fissazione dell'udienza deve essere concreta, tempestiva e non può essere prospettata in modo meramente assertivo; quando il procedimento nasce da impugnazione dell'interessato, la censura sulla genericità dell'atto di fissazione dell'udienza può risultare non configurabile o comunque non decisiva.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio processuale o una rivalutazione del merito già scrutinato dal giudice di sorveglianza.
- Nel procedimento disciplinare penitenziario, la contestazione degli addebiti può ritenersi sufficientemente comunicata se il detenuto risulta informato dell'avvio del procedimento e dei fatti contestati mediante atti notificati o comunque portati a sua conoscenza in modo idoneo a consentire il contraddittorio.
- La mancata partecipazione del detenuto al consiglio di disciplina, quando derivi da un suo rifiuto di presenziare, non è di per sé indice di violazione del diritto di difesa se risulti comunque assicurata la conoscenza degli addebiti e la possibilità di intervenire.
- La contestazione dell'illecito disciplinare può essere legittimamente delegata dal direttore dell'istituto al comandante del reparto, secondo un assetto organizzativo ritenuto compatibile con le indicazioni giurisprudenziali richiamate dalla Corte.
- La motivazione della sanzione disciplinare può considerarsi sufficiente anche se sintetica, purché sia ricavabile dal verbale della seduta del consiglio di disciplina e risulti notificata all'interessato insieme alla sanzione.
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