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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25363/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

Un geometra ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il versamento dei contributi minimi dovuti alla cassa previdenziale di categoria per gli anni 2009-2012. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che, per il solo fatto dell'iscrizione all'albo professionale, il professionista fosse tenuto alla contribuzione minima, a prescindere dalla continuità, esclusività o occasionalità dell'attività svolta e secondo i criteri previsti dallo statuto della cassa. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 23 Cost. e dell'art. 22, comma 11, della l. n. 773/1982, sostenendo che la legge non attribuirebbe alla cassa il potere di ampliare i soggetti obbligati alla contribuzione e che l'iscrizione alla cassa sarebbe facoltativa per gli iscritti all'albo già iscritti ad altre forme di previdenza per altra attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondati i motivi perché, secondo la propria giurisprudenza richiamata, nelle casse previdenziali privatizzate l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima; sono irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito e, di per sé, la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    È richiamato come norma che disciplina le casse previdenziali privatizzate; la Corte esclude che essa impedisca alla cassa di applicare gli obblighi contributivi secondo il proprio regolamento, nei limiti consentiti dal sistema.

  • art. 23 Cost.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; la Corte, nel rigettare il ricorso, non ne ricava un limite ostativo alla disciplina regolamentare della contribuzione minima nei termini affermati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 22, comma 11, L. n. 773/1982

    È invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della facoltatività dell'iscrizione; la Corte non ne accoglie l'interpretazione, ritenendo invece sufficiente l'iscrizione all'albo per l'obbligo contributivo.

  • L. n. 335/1995

    È richiamata quale quadro normativo che ha consentito alle casse privatizzate interventi regolamentari finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e a definire il sistema degli obblighi contributivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente, anche se l'attività è svolta in modo occasionale o non produce reddito.
  • La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale, per altra attività svolta, non è di per sé ostativa all'insorgenza degli obblighi contributivi verso la cassa di categoria, salvo le specifiche deroghe previste dal regolamento dell'ente.
  • Il regolamento della cassa può stabilire le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio della professione da parte degli iscritti all'albo, purché ciò avvenga nel quadro dei principi fissati dalla legge che ha privatizzato gli enti previdenziali.
  • Quando il ricorso è respinto, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere obbligata al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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