Cassazione Penale, Ordinanza n. 28141/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la pretesa carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; non è invece consentita la censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dalla disciplina speciale del ricorso contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura e senza preventiva fissazione dell'udienza camerale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti; esclude la censura sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p.
prevede la verifica delle cause di proscioglimento, ma la sua omessa valutazione non è motivo deducibile nel ricorso contro il patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento senza formalità di procedura, mediante ordinanza de plano
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevanti nella disciplina del caso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La dedotta omissione della verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo autonomamente deducibile avverso la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi espressamente ricompresi nella disciplina speciale.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo de plano, senza instaurazione del contraddittorio camerale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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