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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2127/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva violazione di norme processuali e vizi di motivazione per avere la Corte d'appello riformato l'assoluzione del primo grado basandosi su prove dichiarative non rinnovate in appello e, in particolare, su elementi acquisiti in un diverso procedimento (sentenza n.17/2019) e sulle deposizioni della persona offesa e della sua consorte rese in altro giudizio. Si lamentava inoltre l'uso acritico di dette deposizioni e l'omessa valutazione o motivazione circa le contraddizioni sulle testimonianze (es. Agresti Stefania).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo rilevabile d'ufficio la violazione della regola secondo cui, quando l'appello riforma un'assoluzione di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio). Ha quindi annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Non sono state liquidate spese processuali a favore della parte civile in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Indicata tra le norme ritenute violate dalla ricorrente; comunque la decisione si concentra sulle garanzie procedurali relative alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e non sviluppa un'interpretazione autonoma di questo articolo

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente come presunta violazione; la Corte non si sofferma sull'interpretazione specifica di tale lettera, bensì sul rispetto delle regole di rinnovazione probatoria in appello

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la rilevabilità d'ufficio in Cassazione dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice d'appello che riformi un'assoluzione di primo grado basandosi su diverso apprezzamento di prova dichiarativa

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Considerata norma che configura una garanzia fondamentale: se l'appello riforma l'assoluzione per diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre che l'annullamento della sentenza d'appello, limitatamente agli effetti civili, comporta il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza (riforme procedurali) e del rapporto con l'art.622; la Corte menziona la normativa senza una elaborazione interpretativa estesa

  • Corte EDU (giurisprudenza)

    La decisione si riferisce alla giurisprudenza della CEDU per sostenere il principio che la riforma basata su diversa valutazione di prova dichiarativa richiede garanzie di contraddittorio e, pertanto, la rinnovazione dell'istruttoria

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; l'omissione è rilevabile d'ufficio in Cassazione
  • Non è ammissibile che l'appello si fondi su prove raccolte in un diverso procedimento senza che tali prove siano formalmente rinnovate e sottoposte al contraddittorio nella sede d'appello
  • La riforma anche limitata agli effetti civili segue le stesse garanzie: se v'è violazione procedurale, la Cassazione può annullare gli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello
  • La Corte deve motivare espressamente la valutazione comparativa delle deposizioni (perché ritiene attendibili quelle rese in altro giudizio e non quelle rese nello stesso procedimento) e spiegare eventuali contraddizioni tra dichiarazioni
  • In caso di accoglimento del ricorso in Cassazione per vizi procedurali relativi alla rinnovazione probatoria, la parte civile può non ottenere la liquidazione delle spese di questo grado

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