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Sentenza

Sentenza n. 1856/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 001/0003278 del 5 aprile 2023, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale la A.R.T.E.A, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ha disposto la “decadenza” del beneficio e la conseguente “non ammissibilità” della domanda presentata dalla ricorrente per l'ottenimento dei contributi per la Misura “Investimenti” nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, CUP 1128505; per quanto occorrer possa, della nota di ARTEA del 20 marzo 2023 recante comunicazione di avvio ex art. 10 bis del procedimento di decadenza e conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda che precede; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito.

Giustizia amministrativa202300640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, dichiarata dalle parti con atto depositato il 15 settembre 2026. Ha ritenuto rispettate le formalità dell’art. 84 c.p.a., considerando la dichiarazione congiunta idonea a sostituire la notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte. In conformità alla volontà delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite. Non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati.

TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del 5 aprile 2023 di decadenza dal beneficio e conseguente non ammissibilità della domanda di contributo per la Misura «Investimenti» nel settore vitivinicolo; impugnata anche la comunicazione di avvio del procedimento del 20 marzo 2023

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui A.R.T.E.A. aveva disposto la decadenza dal beneficio e dichiarato non ammissibile la domanda di contributo per investimenti nel settore vitivinicolo, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché le parti hanno successivamente rinunciato concordemente al contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Ritenuto che la rinuncia in oggetto rispetti le formalità imposte dall’art. 84 c.p.a., la presentazione di una dichiarazione congiunta tenendo luogo della notificazione alla controparte dell’atto di rinuncia;

    La dichiarazione congiunta delle parti che rinunciano al giudizio può assolvere la funzione della notificazione alla controparte dell’atto di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso è valida quando rispetta le formalità previste dall’art. 84 c.p.a.; una dichiarazione congiunta delle parti può tenere luogo della notificazione alla controparte dell’atto di rinuncia.
  • Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese in occasione della rinuncia al giudizio, il giudice può disporne la compensazione conformemente alla loro volontà.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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