Cassazione Civile, Ordinanza n. 33317/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente e dell'istanza dell'Agenzia, rilevando la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ente d'ambito territoriale aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IRES, IVA e IRAP. Dopo l'accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR, l'ente aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e ha depositato la relativa comunicazione; l'Agenzia delle entrate ha a sua volta depositato istanza di definizione ai fini della cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 184 e segg., L. n. 197/2022
richiamato quale base normativa della definizione agevolata alla quale la parte ricorrente ha aderito nel corso del giudizio
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
prevede che, in presenza della definizione agevolata regolarmente perfezionata, il giudizio debba essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo la norma
IRES
imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato
IVA
imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato
IRAP
imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e ne documenta il perfezionamento, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiara l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata perfezionata nel corso del giudizio impedisce la prosecuzione del contenzioso sul merito della pretesa tributaria, che resta assorbito dall'effetto estintivo previsto dalla disciplina speciale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la previsione speciale richiamata dalla legge applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →