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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33317/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente e dell'istanza dell'Agenzia, rilevando la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ente d'ambito territoriale aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IRES, IVA e IRAP. Dopo l'accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR, l'ente aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e ha depositato la relativa comunicazione; l'Agenzia delle entrate ha a sua volta depositato istanza di definizione ai fini della cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 184 e segg., L. n. 197/2022

    richiamato quale base normativa della definizione agevolata alla quale la parte ricorrente ha aderito nel corso del giudizio

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    prevede che, in presenza della definizione agevolata regolarmente perfezionata, il giudizio debba essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo la norma

  • IRES

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato

  • IVA

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato

  • IRAP

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e ne documenta il perfezionamento, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiara l'estinzione del processo.
  • La definizione agevolata perfezionata nel corso del giudizio impedisce la prosecuzione del contenzioso sul merito della pretesa tributaria, che resta assorbito dall'effetto estintivo previsto dalla disciplina speciale.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la previsione speciale richiamata dalla legge applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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