Cassazione Penale, Sentenza n. 10432/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), con censure sulla carenza e apparente motivazione riguardo alla partecipazione del Puca al sodalizio mafioso (contestando la lettura delle intercettazioni e sostenendo che il ruolo fosse limitato alla gestione del gioco e delle scommesse, estraneo alle logiche associative) e sulla mancanza di attualità del pericolo di recidiva, atteso che i fatti contestati risalgono al 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si fosse confrontato specificamente con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio; ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione autonoma e logica degli elementi (intercettazioni, servizi investigativi, sommarie informazioni) e che sussistessero gravi indizi di partecipazione del Puca all'associazione mafiosa, nonché esigenze cautelari fondate sul pericolo di recidiva, valorizzando il regime presuntivo applicabile ai sodalizi mafiosi storici. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare l'associazione come di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistere, a livello di gravità indiziaria, la partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito anche alla gestione delle scommesse clandestine.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi generici e privi del necessario confronto specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, determinando l'inammissibilità.
Richiamato nel contesto della gravità indiziaria; la Corte ha confermato che la valutazione della gravità indiziaria era adeguatamente motivata e fondata su elementi probatori oggettivi.
art. 274 lett. c) e art. 275 comma 3, cod.proc.pen.
Richiamati in relazione alle esigenze cautelari e al regime presuntivo: la Corte ha applicato il principio secondo cui, per reati di mafia storica, sussiste una presunzione di persistenza del pericolo cautelare salvo prova del venir meno dei legami; il giudice ha un onere motivazionale attenuato ma non nullo.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ritenuto la condotta del ricorrente colpevole nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro un'ordinanza cautelare deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni e le motivazioni dell'ordinanza impugnata: semplici riletture alternative del materiale probatorio senza riferimenti specifici ai passaggi decisionali portano all'inammissibilità.
- Nel caso di contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis), il giudice può fare ricorso a un regime presuntivo riguardo alla persistenza del pericolo cautelare; spetta al ricorrente fornire elementi concreti che provino il suo allontanamento o la cessazione dei rapporti col sodalizio per superare tale presunzione.
- Le censure sulla gravità indiziaria richiedono un confronto serrato con i fatti e le valutazioni argomentate dal giudice: non è sufficiente indicare che esiste un'interpretazione alternativa delle intercettazioni, occorre mostrare dove la motivazione è contraddittoria o illogica.
- Per contrastare l'applicazione della custodia cautelare per reati mafiosi è efficace produrre elementi concreti e documentati (ad es. prove di cessazione dell'attività, dichiarazioni di dissociazione, elementi che smentiscano la partecipazione ai profitti o alle direttive del gruppo) piuttosto che contestazioni generiche del materiale probatorio.
- Nella stesura dei motivi di impugnazione è indispensabile richiamare testualmente e criticare i passaggi decisionali dell'ordinanza impugnata, indicando le pagine e i punti specifici cui si obietta e proponendo una contraddizione argomentata, per evitare l'inammissibilità per genericità.
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