Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Brescia che, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di Alessandro Battaglini ma lo ha annullato rispetto a Roberta Pezzotti e Bianchetti Silvia. Il Procuratore ha denunciato contraddittorietà e illogicità della motivazione nella valutazione del periculum in mora (sostenendo che non si può riconoscere il periculum per l'indagato e negarlo per i terzi poiché le condotte dell'indagato avrebbero aggravato il recupero delle somme), ha contestato l'intervento sulla fase esecutiva e ha invocato l'abnormità del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate dal Pubblico Ministero siano essenzialmente vizî di motivazione o valutazioni di merito non deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. La Corte ha ricordato che l'incensurabilità in Cassazione riguarda la violazione di legge e che il difetto di motivazione assume rilievo ai fini della cassazione solo se la motivazione manca del tutto o risulta del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, cosa non riscontrata nel caso di specie. Anche la dedotta "abnormità" è stata ritenuta infondata, poiché le fattispecie di abnormità strutturale o funzionale non sono state provate.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per segnalare il contraddittorio scritto utilizzato nel procedimento; non inciso sulla decisione di merito.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di sintesi del motivo di ricorso presentato dal Procuratore in Cassazione.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro: la Corte ricorda che è ammesso solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo) e non per valutazioni di merito o mere censure motivazionali salvo che la motivazione manchi in modo assoluto o sia del tutto incomprensibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 5876/2004; Sez. 6 n. 21525/2020; Sez. 3 n. 29594/2021)
Richiamata per definire la soglia di inammissibilità dei vizi di motivazione e per spiegare la nozione di "abnormità" (strutturale o funzionale) come categoria eccezionale che richiede che il provvedimento sia del tutto avulso dall'ordinamento o determini una stasi irrimediabile del processo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazioni di legge: questioni di merito e difetti motivazionali non raggiungono la soglia di ammissibilità salvo casi estremi in cui la motivazione sia del tutto assente o incomprensibile.
- La valutazione del "periculum in mora" può essere differenziata tra l'indagato e terzi aventi rapporti patrimoniali con lui; ciò non impedisce critiche sulla coerenza della motivazione, ma tali critiche devono essere formulate nei rimedi processuali adeguati e non in cassazione quando si tratta di valutazioni di fatto.
- Le doglianze relative all'esecuzione del sequestro (ad es. esecuzione sui conti di terzi) vanno indirizzate preferibilmente con i rimedi della fase esecutiva (interlocuzioni con il pubblico ministero, istanze davanti al giudice dell'esecuzione o riesame) prima di invocare la via della cassazione.
- La censura di "abnormità" è eccezionale: chi la invoca deve dimostrare che il provvedimento è estraneo all'ordinamento (abnormità strutturale) o che cagiona una stasi processuale irrimediabile (abnormità funzionale).
- Se si contesta l'assenza di pericolo di dispersione patrimoniale, è utile allegare elementi concreti che dimostrino la capacità patrimoniale dei terzi o la mancanza di condotte idonee a disperdere i beni; viceversa, per sostenere il periculum occorrono elementi che dimostrino attività di dissipazione o trasferimenti finalizzati a eludere il recupero.
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