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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06974/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, applicando gli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Prima della decisione, il ricorrente ha però ritualmente rinunciato al ricorso, conferendo procura speciale al difensore, che ha formalizzato l'adempimento del mandato. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.

    La rinuncia ritualmente effettuata dal ricorrente produce l'effetto processuale di rendere il ricorso inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    inammissibilità del ricorso

    La Corte richiama la rinuncia come causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente formulata al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in relazione alla causa di inammissibilità.
  • Quando l'impugnazione viene abbandonata validamente dalla parte ricorrente, la decisione di legittimità non affronta il merito del provvedimento impugnato, ma si limita a dichiarare l'inammissibilità conseguente alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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