Cassazione Penale, Sentenza n. 13413/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, formulata ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata conoscenza della pendenza del giudizio di appello (sentenza di condanna del 23/7/2020, irrevocabile il 6/12/2020). Ha invocato la nuova formulazione dell'art. 175 introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 175, comma 2.1) e l'art. 629-bis, sostenendo che, nonostante la rinuncia al mandato del difensore che aveva eletto domicilio, l'elezione di domicilio presso il difensore rinunciatario conservava efficacia e si poteva applicare la norma di restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la disposizione nuova di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n.150/2022, si applica soltanto alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (secondo la disposizione transitoria dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n.150/2022). Poiché la sentenza impugnata è del 23/7/2020 (irrevocabile il 6/12/2020), la norma di nuova formulazione non era applicabile al caso di MASOTTI; la Corte ha altresì osservato che, pur se la motivazione della Corte territoriale conteneva passaggi errati circa la possibile riqualificazione dell'istanza come domanda di rescissione del giudicato, l'esito di inammissibilità è corretto per l'inapplicabilità della norma transitoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 175 disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la novella operata dal d.lgs. n.150/2022 ha introdotto il comma 2.1 che amplia la possibilità di restituzione, ma la sua efficacia è regolata da norme transitorie
art. 175, comma 2.1, c.p.p. (d.lgs. n.150/2022)
Prevede che l'imputato giudicato in assenza sia restituito nel termine per proporre impugnazione, ove provi di non aver avuto effettiva conoscenza e di non poter proporre impugnazione senza sua colpa; tuttavia la sua applicazione è limitata temporalmente dalle disposizioni transitorie del decreto
art. 89 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
Stabilisce che le modifiche apportate dal d.lgs. n.150/2022 all'art. 175 c.p.p. si applicano soltanto alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; pertanto le sentenze anteriori non possono beneficiare della nuova disciplina della restituzione nel termine
Norma richiamata dal Procuratore generale in relazione alla richiesta di condanna alle spese e all'applicazione della sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda
art. 420-bis c.p.p. (commi 2 e 3)
Richiamato nel contesto della prova della mancata conoscenza della pendenza del processo; ai fini della restituzione può rilevare la prova circa la mancata conoscenza effettiva del procedimento
Norma rilevante sull'effetto della rinuncia al mandato e alla domiciliazione del difensore: se il difensore rinuncia anche alla domiciliazione, può operare l'istituto del domicilio legale alternativo per le notificazioni
Massime di principio
- Verificare sempre la decorrenza temporale delle norme riformatrici: le disposizioni introdotte da d.lgs. o leggi possono avere disposizioni transitorie che ne limitano l'applicabilità alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore
- Se la sentenza è anteriore all'entrata in vigore della norma riformatrice, non è possibile valorizzare la nuova disciplina della restituzione nel termine; occorre valutare eventuali rimedi previsti anteriormente (es. rescissione del giudicato) solo se esperibili nel caso concreto
- In caso di contestazione di mancata conoscenza del giudizio d'appello, è necessario fornire prova concreta della mancata effettiva conoscenza e della non imputabilità della mancata impugnazione alla colpa dell'imputato
- Le questioni relative a domiciliazione presso il difensore e rinuncia al mandato richiedono attenzione fattuale: l'elezione di domicilio presso un difensore che poi rinuncia può avere effetti sulla validità delle notifiche (va valutato l'art. 161 c.p.p. e la specifica situazione notificatoria)
- Non sempre è possibile 'riqualificare' un'istanza di restituzione come un diverso rimedio (es. rescissione del giudicato); bisogna valutare la natura giuridica del rimedio richiesto e la compatibilità con il codice di rito
- Proporre ricorso in cassazione quando è manifestamente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni: valutare la fondatezza giuridica e la tempestività dell'impugnazione prima di procedere
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