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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1315/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la condanna per concorso in rapina aggravata. I mezzi di doglianza principali erano: 1) insufficiente motivazione della sentenza circa il comportamento tenuto dal ricorrente in sede di perquisizione (contestazione che la Corte avrebbe ricondotto tale comportamento al tentativo di occultare tracce della rapina); 2) presunto travisamento della prova rispetto alla relazione tecnico-consultiva sulle tracce biologiche rinvenute sui guanti sequestrati, con la difesa che affermava la presenza di tracce di un terzo individuo; 3) illogicità nel non ritenere credibile la versione difensiva che attribuiva la rapina a terze persone cui l'imputato avrebbe prestato l'auto, nonostante la tardiva indicazione dei loro nomi; 4) e 5) travisamento delle immagini di videosorveglianza e mancata richiesta di accertamento tecnico-antropometrico nonostante una presunta diversità di statura tra il ricorrente e il soggetto ripreso; 6) errata svalutazione dell'archiviazione della posizione del fratello (Piccolo Michelangelo) e mancata considerazione della sua rilevanza probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici o generici, poiché la difesa non si è confrontata compiutamente con la motivazione della Corte territoriale e non ha dimostrato che gli errori denunciati fossero decisivi. La Suprema Corte ha confermato la valutazione di merito circa gli elementi indiziari convergenti: occultamento di guanti e nastro isolante della stessa tipologia usata nella rapina, rinvenimento di porta tesserino con placca della P.S., tracce ematiche sui guanti riconducibili alla persona offesa, dati del traffico telefonico compatibili con la partecipazione del ricorrente. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sul fatto che l'articolo di giornale non poteva giustificare la tardiva indicazione dei terzi; ha escluso che l'archiviazione del fratello vincoli il giudice di merito; ha confermato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era rimessa al giudice di merito e che non sussisteva incompletezza dell'istruttoria. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso ai fini della motivazione della Cassazione; la Corte sottolinea che i motivi saranno richiamati nei limiti strettamente necessari.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte afferma che la decisione sulla necessità di rinnovare l'istruttoria è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione della somma dovuta alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004; Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008; Sez. 3 n. 10407 del 16/01/2020)

    citazioni di massime riportate nella sentenza

    Richiamate a supporto dei principi: discrezionalità del giudice di merito sulla rinnovazione istruttoria e sul valore dell'archiviazione che non ha forza di giudicato.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: affermazioni generiche o non specificamente dirette ai passaggi logici del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per alegare travisamento della prova è necessario dimostrare che l'erronea valutazione sia decisiva per il giudizio: la mera indicazione di elementi favorevoli non basta se il giudice di merito ha valorizzato altri indizi rilevanti.
  • La richiesta di nuovi accertamenti tecnici o di rinnovazione istruttoria richiede la dimostrazione dell'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale; la scelta del giudice di merito in materia è rimessa alla sua discrezionalità e difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata.
  • L'archiviazione di posizioni terze non ha valore di giudicato e non vincola il giudice penale che valuta la prova in base al complesso probatorio: non può automaticamente esonerare altre persone dall'esame critico degli elementi individualizzanti.
  • Comportamenti di occultamento di oggetti riconducibili al fatto (es. guanti, nastro, oggetti falsificatori) e tracce biologiche riconducibili alla persona offesa possono essere valutati come elementi indiziari di forte connotazione individualizzante, anche se la difesa invoca altre spiegazioni.
  • La declaratoria d'inammissibilità di un ricorso può comportare sanzioni economiche, incluse spese processuali e somme alla Cassa delle ammende, se la Corte ritiene fondati profili di inammissibilità.

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