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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 501/2025 depositata il 9.5.2025 dal Tribunale di Palmi, nel giudizio RG n. 224/2024 ad oggetto riconoscimento carta del docente

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione eseguito la sentenza prima della decisione, sebbene dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza. La posteriorità dell'adempimento rispetto all'avvio del processo ha giustificato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2025, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2025, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l'importo di 500 euro per ciascuna annualità scolastica documentata. Il ricorso è stato proposto perché, alla data della sua notificazione e del deposito, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione al titolo giudiziale. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che, il 12 gennaio 2026, era stato accreditato nel borsellino elettronico della carta del docente l'importo riconosciuto dalla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e successivamente eseguito mediante accredito nel borsellino elettronico.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe, nel contesto della definizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, prima della decisione, viene meno l'interesse alla prosecuzione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché l'avvio del giudizio è stato reso necessario dall'originario inadempimento.
  • Il riconoscimento giudiziale del beneficio della carta del docente può essere eseguito mediante accredito dell'importo dovuto nel relativo borsellino elettronico, quando tale modalità corrisponde a quella prevista dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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