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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborso irpef - diniego - tassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La somma è stata qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa capitalizzata, trovando la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro. Pertanto, è stata ritenuta applicabile la disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente e per il trattamento di fine rapporto, con conseguente legittimità della tassazione e del diniego di rimborso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della somma corrisposta in un’unica soluzione da un fondo pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quale capitalizzazione di una pensione periodica integrativa. Il contribuente contestava l’imposizione applicata, mentre l’Amministrazione riteneva applicabile la disciplina dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro e, in particolare, quella prevista per il trattamento di fine rapporto.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 2, lettera a), TUIR

    Rileva per la qualificazione reddituale delle somme collegate al rapporto di lavoro e alle prestazioni pensionistiche.

  • Art. 51, comma 2, TUIR

    È richiamato nell’ambito della disciplina dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente.

  • Art. 17, comma 1, lettera a), TUIR

    Prevede il regime della tassazione separata applicabile, tra l’altro, al trattamento di fine rapporto e alle somme assimilabili.

  • Art. 19 TUIR

    Disciplina le modalità di determinazione dell’imposta sul trattamento di fine rapporto e sulle prestazioni aventi natura analoga.

  • Art. 13 e seguenti, Legge n. 124/1993

    Riguardano la previdenza complementare e le prestazioni derivanti dai fondi pensione.

  • D.Lgs. n. 314/1997, art. 3; D.Lgs. n. 56/1998, art. 4; D.Lgs. n. 47/2000, art. 10

    Hanno modificato la disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente, delle prestazioni previdenziali complementari e della tassazione separata.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale integrativa viene erogata in forma capitale anziché periodica, la modalità di pagamento non ne modifica necessariamente la natura fiscale: la somma può essere considerata la capitalizzazione della pensione e mantenere il collegamento con il rapporto di lavoro.
  • Le prestazioni di un fondo pensione derivanti dal rapporto di lavoro possono essere assoggettate alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente e, ricorrendone i presupposti, alla tassazione separata prevista per il trattamento di fine rapporto.
  • Per valutare la legittimità di un rimborso IRPEF occorre individuare la natura sostanziale della somma percepita, la sua origine nel rapporto di lavoro, la data di maturazione e la normativa fiscale vigente in quel periodo.
  • Il fatto che una somma sia versata da un fondo pensione non comporta automaticamente l’esenzione o l’applicazione di un regime più favorevole: prevalgono la funzione economica della prestazione e il suo collegamento con il rapporto di lavoro.
  • In situazioni analoghe, il diniego di rimborso può essere ritenuto legittimo se la tassazione applicata è coerente con la qualificazione della prestazione come reddito derivante dal rapporto di lavoro e come capitalizzazione di una pensione integrativa.

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