Sentenza del 14/02/2018 n. 29 - Corte Costituzionale
Riscossione - Ruoli - Ricorso della Regione Toscana - Artt. 6 ( commi 1 e 10 ) e 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Lesione delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria - Esclusione - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Toscana ha impugnato gli artt. 6, commi 1 e 10, e 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016. L'art. 6 prevedeva la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, consentendo di pagare capitale, interessi e costi di riscossione, senza sanzioni, interessi di mora e altre somme aggiuntive, anche per tributi regionali. La Regione ha sostenuto che tale disciplina violasse la propria autonomia legislativa e finanziaria, tutelata dagli artt. 117 e 119 Cost., poiché imponeva una riduzione delle entrate regionali senza compensazioni. Ha inoltre contestato l'art. 6-ter, che consentiva agli enti che riscuotevano mediante ingiunzione fiscale di scegliere se applicare la definizione agevolata, senza riconoscere analoga facoltà agli enti che utilizzavano il ruolo esattoriale, denunciando una disparità di trattamento contraria all'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate entrambe le questioni. Ha qualificato la disciplina come intervento temporaneo e unitario in materia di riscossione mediante ruolo, inserito nella riforma del sistema conseguente alla soppressione di Equitalia e alla nascita dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Secondo la Corte, le esigenze di uniformità ed efficienza legittimano l'intervento statale nell'ambito del coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, anche quando siano coinvolti tributi regionali. Non è stata inoltre dimostrata una perdita di gettito sufficientemente rilevante da compromettere le funzioni regionali. Quanto all'art. 6-ter, la differenza tra ruolo e ingiunzione fiscale è strutturale: il ruolo rientra in una procedura nazionale unitaria, mentre l'ingiunzione è gestita dagli enti impositori o da concessionari da essi scelti. È quindi ragionevole lasciare agli enti la decisione sull'estensione della definizione agevolata per le ingiunzioni. Il ricorso della Regione Toscana è stato pertanto integralmente respinto.
Norme richiamate
Art. 6, commi 1 e 10, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le somme aggiuntive previste dalla legge.
La norma introduceva la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, applicabile anche ai tributi regionali riscossi mediante ruolo. La Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione uniforme, in quanto parte di una riforma complessiva della riscossione.
Art. 6-ter, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, i medesimi enti territoriali possono stabilire l'esclusione delle sanzioni.
La disposizione consente agli enti territoriali di decidere autonomamente se applicare la definizione agevolata alle entrate riscosse tramite ingiunzione fiscale. La differenza rispetto al ruolo esattoriale è stata ritenuta ragionevole perché i due strumenti hanno struttura e gestione differenti.
Art. 117, terzo comma, Costituzione
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La Corte ha individuato in questa competenza concorrente il fondamento dell'intervento statale, ritenendo necessaria una disciplina centralizzata e omogenea della riscossione mediante ruolo.
Art. 117, quarto comma, Costituzione
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
La disposizione non impedisce allo Stato di disciplinare aspetti unitari della riscossione quando questi rientrano nel coordinamento del sistema tributario e richiedono uniformità nazionale.
Art. 119, primo e secondo comma, Costituzione
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
L'autonomia finanziaria regionale non è stata ritenuta violata, perché la Regione non ha provato che la definizione agevolata producesse una riduzione di gettito tale da compromettere lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
La diversa disciplina tra riscossione mediante ruolo e riscossione mediante ingiunzione fiscale non costituisce disparità irragionevole, poiché i due procedimenti sono strutturalmente diversi e perseguono esigenze organizzative differenti.
Art. 8, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali e altri tributi indicati dalla norma.
La trasformazione di alcuni tributi in tributi propri regionali non esclude l'applicazione di una disciplina statale uniforme relativa alle modalità di riscossione mediante ruolo.
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
La disciplina dell'ingiunzione fiscale resta distinta da quella del ruolo esattoriale e consente agli enti territoriali un margine di scelta nella definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una normativa statale disciplina in modo unitario una procedura nazionale di riscossione, lo Stato può applicarla anche a entrate regionali, se l'intervento riguarda principalmente l'organizzazione e il coordinamento della riscossione e non l'istituzione del tributo.
- L'autonomia finanziaria regionale non è violata dalla riduzione o dalla modifica delle modalità di riscossione se l'ente non dimostra concretamente una perdita di gettito significativa e tale da compromettere l'esercizio delle proprie funzioni.
- La necessità di uniformità ed efficienza del sistema può giustificare una disciplina statale temporanea e omogenea, anche a fronte di differenti tipologie di tributi o enti creditori.
- Non ogni differenza di trattamento tra strumenti di riscossione è incostituzionale: ruolo esattoriale e ingiunzione fiscale possono essere disciplinati diversamente quando presentano strutture, gestori e finalità operative differenti.
- Per contestare una norma statale in materia finanziaria, una Regione deve collegare puntualmente la lesione alla propria autonomia costituzionale e fornire dati concreti sull'impatto economico, non potendo basarsi su perdite meramente ipotetiche o stime non documentate.
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