Sentenza del 14/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento. IRPEF - IVA - IRAP. Indagini finanziarie. Acconti su conti correnti seguiti, contestualmente o a breve distanza di tempo, da prelievi di contanti proporzionali alle somme accreditate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto legittimo. L’inesistenza oggettiva delle prestazioni asseritamente intercorse tra soggetti passivi d’imposta consente il recupero fiscale ai fini IVA e ai fini delle imposte sul reddito d’impresa, oltre al recupero delle detrazioni operate. La contestazione del contribuente, pertanto, non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell’accertamento fondato su indagini finanziarie. In particolare, sui conti correnti risultavano accrediti qualificati come acconti, seguiti contestualmente o a breve distanza da prelievi di contante di importo proporzionale. Tali movimentazioni, unite alla mancata adeguata prova delle prestazioni fatturate, sono state ritenute idonee a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni dichiarate e a giustificare il recupero a tassazione delle detrazioni e dei costi contestati.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie ai fini delle imposte e dell’IVA
I movimenti bancari possono costituire elementi presuntivi per l’accertamento, soprattutto quando presentano una sequenza anomala e coerente con la restituzione in contanti delle somme accreditate.
Normativa IVA sulle operazioni oggettivamente inesistenti
Quando le prestazioni fatturate non sono realmente eseguite, l’Amministrazione può negare la detrazione dell’IVA e recuperare l’imposta indebitamente detratta.
Normativa sul reddito d’impresa e sulla deducibilità dei costi
La deduzione di costi relativi a prestazioni inesistenti non è ammessa; l’inesistenza oggettiva dell’operazione legittima il recupero a tassazione.
Massime di principio
- La mera presenza di fatture non dimostra, da sola, l’effettiva esecuzione delle prestazioni: il contribuente deve fornire una prova concreta, documentale e sostanziale dell’operazione.
- La sequenza di accrediti bancari seguiti da prelievi di contante di importo analogo o proporzionale può costituire un forte indice presuntivo di operazioni simulate o di restituzione delle somme.
- In presenza di indizi bancari coerenti e di documentazione insufficiente, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’inesistenza oggettiva delle prestazioni.
- L’inesistenza oggettiva comporta normalmente sia il recupero dell’IVA detratta sia il disconoscimento dei costi ai fini del reddito d’impresa.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe dimostrare l’effettività della prestazione mediante contratti, ordini, relazioni, elaborati, corrispondenza, prove dei risultati conseguiti e pagamenti tracciabili, spiegando anche eventuali prelievi di contante.
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