Sentenza del 14/02/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Asti
Detrazione dell'IVA per lavori di ristrutturazione di un immobile intervenuti prima che venisse stipulato l'atto di acquisto della società contribuente. Individuazione della data certa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del momento in cui la società poteva considerarsi legittimamente nella disponibilità dell’immobile e, quindi, poteva detrarre l’IVA relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti da altre imprese. L’Amministrazione riteneva decisiva la data dell’atto pubblico di compravendita. La decisione ha invece valorizzato la data anteriore in cui la società aveva richiesto e ottenuto dal Comune il permesso di eseguire le opere, quale elemento idoneo a dimostrare la disponibilità dell’immobile e il collegamento dei lavori con l’attività economica della contribuente.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stata riconosciuta la legittimità della detrazione dell’IVA sulle fatture relative ai lavori di ristrutturazione, anche se emesse prima dell’atto pubblico di acquisto. La disponibilità dell’immobile non dipende necessariamente dalla stipula del contratto di compravendita, potendo essere dimostrata anche da circostanze anteriori e documentate, come il rilascio del permesso comunale per l’esecuzione dei lavori.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione IVA, la data dell’acquisto formale dell’immobile non è necessariamente decisiva: occorre verificare quando il contribuente abbia acquisito una disponibilità effettiva e documentabile del bene.
- Il permesso comunale richiesto e ottenuto dal contribuente per eseguire lavori sull’immobile può costituire un elemento probatorio della disponibilità del bene già prima del trasferimento della proprietà.
- Le spese di ristrutturazione sostenute prima dell’atto di acquisto possono essere detraibili se risultano effettivamente riferibili all’attività economica del contribuente e adeguatamente documentate.
- La detrazione richiede comunque un concreto nesso tra i lavori, l’immobile e l’attività imponibile esercitata; la sola intestazione delle fatture non è sufficiente in assenza di tale collegamento.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare il permesso edilizio, gli accordi con il proprietario, la documentazione dei lavori e ogni elemento che dimostri la disponibilità dell’immobile e l’effettiva sostenibilità dei costi.
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