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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 27 - Corte Costituzionale

Giochi e lotterie - Violazioni e sanzioni -Contenzioso - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Soggettivita' passiva delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers con sede all'estero e privi di concessione per annualita' d'imposta precedenti al 2011 - Esclusione - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti contestavano l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità 2008 e 2009. Sostenevano che le ricevitorie svolgessero una funzione meramente ausiliaria e logistica, limitandosi a raccogliere e trasmettere le scommesse e a pagare le eventuali vincite, senza organizzare il gioco, fissare le quote, assumere il rischio contrattuale o poter trasferire l'onere fiscale sugli scommettitori o sul bookmaker. La questione riguardava la compatibilità con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010, interpretati nel senso di includere tra i soggetti passivi anche le ricevitorie operanti per bookmaker privi di concessione.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i quattro giudizi. Ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. n. 504/1998, perché censurata solo nel dispositivo delle ordinanze e non adeguatamente motivata. Ha invece dichiarato fondata la questione relativa all'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e all'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010, limitatamente alle annualità anteriori al 2011: l'applicazione dell'imposta alle ricevitorie era incostituzionale per violazione dell'art. 53 Cost., poiché, per i rapporti già conclusi, le ricevitorie non potevano più trasferire l'onere fiscale tramite le commissioni contrattuali o sulle quote di gioco. Per le annualità successive al 2011, invece, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate, ritenendo possibile la traslazione dell'onere fiscale sul bookmaker attraverso la regolazione delle commissioni e, indirettamente, sulle quote applicate agli scommettitori.

Norme richiamate

  • Art. 53, primo comma, della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il prelievo tributario deve incidere su una manifestazione effettiva di capacità contributiva. Nel caso esaminato, per le annualità anteriori al 2011, la ricevitoria era priva sia della capacità contributiva collegata al consumo della scommessa sia della possibilità concreta di trasferire il tributo al bookmaker o allo scommettitore.

  • Art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

    La nozione di gestione comprende l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, per gli anni anteriori al 2011, includeva le ricevitorie operanti per bookmaker privi di concessione.

  • Art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220

    Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse.

    La disposizione ha chiarito che la gestione può essere svolta anche per conto di terzi e senza concessione. Tuttavia, la sua applicazione retroattiva alle ricevitorie per annualità anteriori al 2011 viola l'art. 53 Cost., perché non consentiva la traslazione dell'onere fiscale.

  • Art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 504/1998

    La disposizione disciplina il calcolo dell'imposta mediante aliquote differenziate. La relativa questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione nelle ordinanze di rimessione.

  • Art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è stata richiamata nel dibattito sulla rivalsa e sul regresso tra obbligati tributari. La Corte ha ritenuto estranei al giudizio di costituzionalità i rapporti interni di ripartizione dell'onere tra bookmaker e ricevitoria.

  • Art. 6, secondo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La disposizione prevede un'esimente in materia di sanzioni tributarie quando l'errore è determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma. L'amministrazione aveva riconosciuto tale incertezza per le annualità anteriori al 2011.

Massime di principio

  • Quando un'imposta indiretta è formalmente posta a carico di un soggetto diverso da chi manifesta la ricchezza tassata, l'imposizione è costituzionalmente ammissibile solo se il soggetto obbligato può concretamente trasferire l'onere economico sul soggetto che manifesta la capacità contributiva.
  • La mera partecipazione materiale o ausiliaria alla raccolta di un'attività economica può integrare una forma di gestione rilevante ai fini fiscali, anche se il soggetto non assume il rischio principale dell'operazione.
  • La retroattiva estensione della soggettività passiva è illegittima quando incide su rapporti già esauriti e rende impossibile recuperare l'imposta da chi, secondo la struttura del tributo, dovrebbe sostenerne il peso economico.
  • Per i rapporti futuri, la possibilità di regolare contrattualmente commissioni e compensi può rendere legittima l'imposizione sul soggetto intermediario, purché tale meccanismo consenta una traslazione effettiva e non meramente teorica dell'onere.
  • In presenza di una disciplina fiscale ambigua, l'incertezza normativa può rilevare soprattutto ai fini dell'esclusione o della riduzione delle sanzioni, anche quando il tributo sia astrattamente dovuto.
  • La decisione riguarda specificamente le ricevitorie operanti per bookmaker privi di concessione e le annualità anteriori al 2011; non comporta l'esclusione generale di ogni intermediario dalla soggettività passiva per periodi successivi.

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