Sentenza del 14/02/2018 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota dell'8% sull'atto costitutivo della servitù e pretendeva l'applicazione dell'aliquota del 15%, prevista per i trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli. Secondo l'Agenzia, il termine "trasferimento" doveva essere interpretato estensivamente, includendo anche la costituzione di diritti reali di godimento, come le servitù. La contribuente sosteneva invece che la costituzione di una servitù non comporta il trasferimento di un diritto già esistente, ma la creazione di un nuovo rapporto giuridico tra fondo servente e fondo dominante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile l'aliquota dell'8%, poiché l'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 distingue gli atti traslativi dagli atti costitutivi di diritti reali di godimento. La costituzione di una servitù non è un trasferimento, perché non sposta la titolarità di un diritto da un soggetto a un altro, ma comprime il diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 450,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono soggetti all'aliquota dell'8%; per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli si applica l'aliquota del 15%.
La maggior aliquota del 15% riguarda i trasferimenti di proprietà di terreni agricoli e non si estende agli atti costitutivi di diritti reali di godimento, come la costituzione di una servitù.
d.P.R. n. 131 del 1986, Testo Unico dell'imposta di registro
La disciplina dell'imposta di registro deve essere applicata distinguendo tra atti traslativi, che trasferiscono un diritto già esistente, e atti costitutivi, che creano un nuovo diritto reale di godimento.
Sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 16495 del 4 novembre 2003
Il termine "trasferimento" non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù.
La costituzione di una servitù determina una compressione del diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante, senza trasferire diritti o facoltà dal proprietario del fondo servente a un altro soggetto.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E/2000
È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno dell'applicazione dell'aliquota del 15%, ma la Commissione non ne ha condiviso l'interpretazione estensiva.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013
È stata invocata dall'Agenzia per sostenere che il trattamento fiscale dovesse dipendere dalla natura agricola del terreno e dalla qualità dei soggetti coinvolti; tale impostazione è stata ritenuta non prevalente rispetto al dato testuale e sistematico della norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre distinguere tra trasferimento di un diritto già esistente e costituzione di un nuovo diritto reale di godimento.
- La costituzione di una servitù prediale, anche se riguarda un terreno agricolo, non equivale normalmente al trasferimento della proprietà del terreno né al trasferimento di un diritto reale preesistente.
- Le aliquote maggiorate previste per i trasferimenti di terreni agricoli non possono essere applicate automaticamente agli atti costitutivi di servitù, salvo una specifica previsione normativa.
- In presenza di una norma fiscale che distingue espressamente tra atti traslativi e atti costitutivi, non è normalmente legittimo estendere in via interpretativa una disciplina più onerosa prevista per i soli trasferimenti.
- La qualificazione dell'atto deve dipendere dagli effetti giuridici effettivamente prodotti: se l'atto crea una relazione permanente tra fondo servente e fondo dominante, senza spostare la titolarità di un diritto, si tratta di costituzione e non di trasferimento.
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