Cassazione Penale, Ordinanza n. 21095/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 maggio 2024, dopo la rinuncia degli appellanti a tutti i motivi di appello diversi da quelli attinenti alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato per molteplici reati in materia di stupefacenti, rideterminando soltanto la pena nei confronti di uno degli imputati in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.600,00 di multa e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche a suo favore. Con ricorso per cassazione proposto tramite il difensore, gli imputati hanno dedotto: 1) vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale; 2) carenza assoluta di motivazione sul rigetto della richiesta di attenuanti generiche. La Corte rileva però che i motivi sono enunciati in modo generico, senza indicare gli elementi fondanti le censure, e che, comunque, le doglianze sulla responsabilità erano già state oggetto di rinuncia in appello, così come la questione delle attenuanti generiche, trattandosi di punto autonomo non più devoluto al giudice di secondo grado. Inoltre, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è risultata anche infondata, poiché tali attenuanti risultavano già concesse in primo grado e confermate nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo i motivi generici ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. e comunque preclusi perché attinenti a motivi di appello rinunciati. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili, con indicazione chiara degli elementi posti a fondamento delle censure; la mera enunciazione generica rende il motivo inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche costituiscono un punto autonomo della decisione; la rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena comprende anche la rinuncia alla loro devoluzione in sede di legittimità.
Massime di principio
- I motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici, chiari e sorretti dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano; la ripetizione meramente assertiva di doglianze già disattese nel giudizio di merito integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato delle statuizioni non più devolute; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che riproponga censure riferite ai capi o punti oggetto di rinuncia.
- La rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla pena comprende anche la questione delle circostanze attenuanti generiche, poiché esse costituiscono un punto autonomo della decisione e non un mero effetto riflesso della determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando non siano ravvisabili elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →