Cassazione Penale, Sentenza n. 8298/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo, deducendo il mancato riconoscimento dello "stabile radicamento" in Italia e dunque l'esistenza del motivo ostativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n.69. A sostegno ha prodotto dichiarazioni di datori di lavoro attestanti l'esecuzione di piccoli lavori domestici e ha affermato di aver lavorato e dimorato in Italia; la Corte di appello aveva però ritenuto che dalla documentazione non emergesse una presenza continuativa di almeno cinque anni, ma al più una attività e dimora saltuaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia reiterato censure di merito e valutazioni di fatto già esaminate dalla Corte di appello senza confrontarsi con le argomentazioni decisive di quest'ultima; in particolare la contestazione circa lo "stabile radicamento" attiene alla motivazione e all'accertamento di fatto, materie non riesaminabili in cassazione alla luce delle limitazioni introdotte dall'art.22 legge n.69/2005 e dalla modifica operata dall'art.18 del d.lgs. n.10/2021. Per tali ragioni il ricorso è stato giudicato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e la causa è stata rinviata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n.69, art. 18-bis
Prevede il motivo ostativo alla consegna basato sullo stabile radicamento in Italia; il ricorrente invocava questa norma per impedire l'esecuzione del mandato di arresto europeo
legge 22 aprile 2005, n.69, art. 22
Nella versione successiva alle modifiche, limita la proponibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di consegna ai soli motivi tassativi previsti dall'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo così il sindacato in cassazione sui vizi di motivazione e sul merito
d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, art. 18 (modifica di art.22 L.69/2005)
Ha riformulato l'art.22 L.69/2005 eliminando la possibilità di ricorso "anche per il merito" e restringendo i motivi di cassazione ammissibili, rendendo inammissibili i ricorsi che contestano la motivazione
d.l. n.137/2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale che consente il trattamento del procedimento in forma cartolare (procedimento scritto), regime applicato nel caso di specie
d.l. 23 luglio 2021, n.105, art. 7
Ulteriore norma che disciplina aspetti procedurali e che ha consentito il trattamento cartolare del procedimento
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; dopo la riforma dell'art.22 L.69/2005 il ricorso nei procedimenti di consegna è ammesso solo per i motivi tassativi previsti in tale articolo (lett. a, b, c), escludendo i vizi di motivazione
Cass. Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021 (Huzu, Rv.282260)
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, in materia di mandato di arresto europeo, la Corte di Cassazione non è più giudice del merito e non può sindacare i vizi di motivazione della decisione impugnata
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo la Cassazione non può essere adita per contestare valutazioni di fatto o la motivazione della sentenza sulla consegna; tali censure risultano inammissibili.
- Dopo la riforma normativa l'art.22 L.69/2005 limita i motivi di cassazione ai soli vizi tassativi dell'art.606 c.p.p. (lett. a, b, c), pertanto il ricorso deve mirare a profili di diritto formali e sostanziali rigidamente circoscritti.
- Per far valere lo "stabile radicamento" in Italia è necessario produrre documentazione idonea a dimostrare una presenza continuativa e consolidata (non solo rapporti di lavoro saltuari o dichiarazioni informali); prove deboli o episodiche difficilmente bastano.
- Il procedimento in forma cartolare riduce le possibilità di integrazione probatoria: chi invoca eccezioni fondate su fatti deve curare la produzione documentale già in sede di merito (Corte d'appello).
- Se l'impugnazione riguarda accertamenti di fatto (es. durata della presenza nel territorio), il rimedio più efficace non è il ricorso per cassazione ma altri strumenti processuali idonei a riesaminare il merito o a correggere il vizio procedurale preliminare.
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