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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34036/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Salerno, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per concorso nella falsificazione di una patente di guida. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione del concorso morale, sostenendo che il documento, recante la sua fotografia e i suoi dati personali, fosse stato formato a sua insaputa mediante appropriazione illecita dei dati. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata declaratoria di non punibilità per inidoneità dell’azione, qualificando la patente come falso grossolano. Con il terzo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’imputato non aveva mai conseguito la patente, ma è stato trovato alla guida e in possesso di un documento recante i propri dati; la Corte ha ritenuto logicamente non sostenibile che la patente falsa fosse stata formata a sua insaputa e ha confermato la valutazione sul concorso morale. Il secondo motivo è inammissibile perché reiterava censure già esaminate e disattese dalla Corte d’appello: il documento era idoneo a ingannare la collettività, tanto che gli operatori non ne avevano potuto constatare immediatamente la falsità, emersa invece dai controlli presso la Motorizzazione Civile. Anche il terzo motivo è inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata sull’assenza di elementi positivamente valutabili e sul tentativo dell’imputato di nascondere la patente durante il controllo. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Ne deriva che, logicamente, la formazione della patente falsa non può che essere frutto del suo agire;

    La Corte ritiene che la formazione della patente falsa sia riconducibile all’agire dell’imputato, sulla base del fatto che non aveva mai conseguito la patente e che fu trovato alla guida in possesso di un documento falso recante i propri dati.

  • art. 482 c.p.

    Rilevato che Daniele Sellami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 482 e 476;

    La disposizione è richiamata quale titolo del delitto di falsità materiale contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 476 c.p.

    Rilevato che Daniele Sellami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 482 e 476;

    La disposizione è richiamata quale norma relativa alla falsità materiale in atto pubblico, in relazione alla falsificazione della patente.

Massime di principio

  • La disponibilità e l’utilizzo di un documento falso recante i dati personali dell’imputato, unitamente alla circostanza che questi non abbia mai conseguito il titolo rappresentato dal documento, possono sostenere, secondo una valutazione logica degli elementi concreti, l’attribuzione all’imputato della formazione del falso e del concorso nel reato.
  • Il falso non è grossolano e l’azione non è inidonea quando il documento è concretamente capace di ingannare la collettività e la falsità può essere accertata soltanto mediante verifiche ulteriori, non risultando immediatamente certa agli operatori.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche non supera il vaglio di legittimità quando il giudice di merito ha motivato congruamente sull’assenza di elementi favorevoli e ha considerato la condotta tenuta dall’imputato al momento del controllo.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblico
RamiReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiConcorso di persone

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