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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45560/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli istanti hanno chiesto la revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexiges legge n. 356/1992 su un immobile acquistato da Giuseppe Esposito nel 1993, sostenendo di aver pagato con denaro di legittima provenienza. La domanda era già stata rigettata in precedenza con provvedimento definitivo (05/04/2017). Dopo l'annullamento parziale da parte della Cassazione per mancata celebrazione di un processo con rito partecipato, la Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile come mera riproposizione della precedente richiesta. Esposito ha impugnato l'ordinanza deducendo: carenza/erroneità/illogicità della motivazione (perché la nuova istanza contiene documentazione e indicazioni di reddito nuove, comprese quelle dei suoceri), contraddittorietà della motivazione circa la rilevanza dei redditi della moglie, e mancata valutazione dei motivi già dedotti in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la nuova istanza contenesse elementi di fatto nuovi (in particolare i redditi dei genitori della Giugliano e una più puntuale indicazione dei redditi familiari) che non erano stati valutati nella decisione precedente. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al giudice dell'esecuzione perché valuti nuovamente, nel merito e previa verifica dell'effettiva disponibilità e compatibilità delle risorse dichiarate rispetto alle spese del nucleo familiare (inclusi i genitori della Giugliano), la possibile revocabilità della confisca sul fabbricato acquistato da Esposito.

Norme richiamate

  • art. 12-sexiges, legge n. 356/1992

    art. 12-sexiges legge n. 356/1992

    Norma richiamata come base giuridica della misura di confisca cui gli istanti chiedono la revoca; la decisione ordina di valutare la revocabilità della confisca alla luce degli elementi di prova sulla provenienza lecita dei mezzi impiegati per l'acquisto.

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.

    Tale disposizione consente al giudice di dichiarare inammissibile una nuova istanza quando si tratti di mera riproposizione di una domanda già definitivamente rigettata; la Corte precisa però che la preclusione non opera se vengono dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione (nuovi elementi di fatto o di diritto).

Massime di principio

  • Una richiesta di revoca della confisca già definitivamente respinta può essere nuovamente proposta solo se contiene elementi nuovi di fatto o diritto che non erano stati valutati nella decisione definitiva; la mera riproposizione del medesimo petitum senza novità è inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • Le nuove prove devono essere valutate nella loro sostanza: non basta una diversa veste formale della domanda, è necessario che emergano elementi che possano incidere concretamente sulla valutazione della legittimità dell'acquisto (es. documentazione comprovante la disponibilità effettiva di risorse lecite).
  • Quando la domanda riguarda la capacità economica di un nucleo familiare, il giudice deve verificare non solo redditi formali ma l'effettiva disponibilità delle somme e la loro compatibilità con tutte le spese (anche di mantenimento) sostenute nel periodo rilevante; è lecito considerare contributi o redditi di terzi (es. genitori) se rilevanti e provati.
  • Se la Corte di cassazione annulla per vizi procedurali (es. mancata celebrazione del contraddittorio), il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare le questioni, compresi i nuovi elementi indicati, senza dichiarare la domanda inammissibile per mera identità del petitum.
  • In fase istruttoria è opportuno produrre documentazione dettagliata e riferita ai periodi di acquisto (posizioni bancarie, certificazioni fiscali, attestazioni di trasferimenti da terzi) e indicare chiaramente la correlazione tra le somme versate e le fonti di provenienza lecita.

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