Cassazione Penale, Ordinanza n. 27836/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo deduceva violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente dimostrato il dolo di ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e aspecifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione di merito, fondata sul fatto che l'imputato non aveva fornito una giustificazione plausibile circa la provenienza di beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e giuridici, osservando che la responsabilità per ricettazione era stata desunta dalla mancata spiegazione attendibile sulla provenienza della cosa di illecita provenienza. Ha inoltre applicato la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, circostanza rivelatrice della volontà di occultamento e compatibile con l'acquisto in mala fede. Il dolo può assumere forma eventuale quando l'agente accetta il rischio della provenienza illecita del bene.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiziaria mediante la mancata o inattendibile spiegazione della provenienza del bene rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.
- L'omessa giustificazione della provenienza della cosa, quando si tratti di bene di provenienza furtiva, è un indice logicamente idoneo a rappresentare una volontà di occultamento e quindi un acquisto in mala fede.
- Integra dolo eventuale di ricettazione l'accettazione consapevole del rischio che il bene acquistato o ricevuto provenga da reato; non basta, invece, una mera negligenza nel controllo della provenienza, che può semmai rilevare in fattispecie contravvenzionali diverse.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico o meramente reiterativo e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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