Ordinanza n. 306/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della comunicazione del 13 maggio 2026 – senza numero di protocollo – relativa alla Pratica SUAP n. 04456000167-05032026-0932 del 19.03.2026 prot. 0027228 – Pratica SUE n. 30/2026-0, a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre Boldone, nella parte in cui ritiene che la superficie commerciale massima assentibile sia saturata e ordina di rimuovere la pergotenda anteriore di circa 47 mq. e la pedana lignea di circa 96 mq destinata al sostegno degli ombrelloni, ingiungendo inoltre di produrre una relazione ai sensi della Legge n. 10/1991 in relazione al porticato chiuso; (ii) della comunicazione del 13 maggio 2026 – senza numero di protocollo – relativa alla Pratica SUAP n. 04456000167-12032026-1221 del 19.03.2026 prot. 0027245 – Pratica SUE n. 32/2026-0, a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre Boldone, nella parte in cui ordina di rimuovere la pergotenda anteriore di circa 47 mq. e la pedana posteriore di circa 96 mq. destinata al sostegno degli ombrelloni; (iii) della comunicazione del 14 maggio 2026 – senza numero di protocollo – relativa alla Pratica SUAP n. 04456000167-12032026-1221 – prot. SUAP 0027245 del 19.03.2026, a firma del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella parte in cui comunica che l’attività di somministrazione non può essere svolta nella pergotenda e nella pedana a sostegno degli ombrelloni; (iv) della comunicazione del 14 maggio 2026 – senza numero di protocollo – relativa alla Pratica SUAP n. 04456000167-05032026-0932, prot. SUAP n. 27228 del 19.03.2019, a firma del responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive, nella parte in cui ha sospeso la pratica SUAP menzionata e ha invitato Into the Woods S.r.l. a produrre una relazione tecnica che attesti la conformità del porticato chiuso ai requisiti minimi di efficienza energetica ai sensi della Legge n. 10/1991; comunicazioni tutte notificate a mezzo PEC alle società ricorrenti in data 14 maggio 2026; (v) del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela del 6 luglio 2026, prot. n. 0010212, notificato a Into the Woods S.r.l. il 7 luglio 2026, con il quale il responsabile del Settore Tecnico ha rigettato integralmente l’istanza di autotutela presentata dalla società 15 giugno 2026; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni comunali concernenti il superamento della superficie commerciale assentibile, la rimozione di una pergotenda e di una pedana lignea, l’inibizione della somministrazione in tali strutture, la sospensione di una pratica SUAP e il rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti contestano gli atti adottati dal Comune nell’ambito dei controlli d’ufficio sull’area destinata ad attività commerciale e ricreativa. Deducevano, in primo luogo, la violazione della convenzione stipulata tra la proprietà, il Comune e la concessionaria, in particolare degli articoli 5 e 9 e delle Tavole 2 e 3, sostenendo che non vi fosse alcun superamento della superficie commerciale massima assentibile, pari a 650 mq. In subordine, sostenevano che la pergotenda di circa 47,5 mq, costituita da struttura metallica con copertura e tamponamenti in teli PVC trasparenti, e la pedana lignea di circa 96 mq, appoggiata al suolo e priva di fondazioni, rientrassero nell’edilizia libera e potessero quindi essere realizzate anche oltre la superficie massima convenzionale. Venivano inoltre contestate le richieste comunali di produrre una relazione sulla conformità del porticato chiuso ai requisiti di efficienza energetica ai sensi della legge n. 10/1991 e una relazione sul rispetto dei limiti acustici. In sede cautelare, le ricorrenti deducevano il pregiudizio derivante dall’obbligo di rimozione delle strutture e dal divieto di svolgere in esse l’attività di somministrazione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e alla luce del pregiudizio dedotto, garantire la prosecuzione dell’attività commerciale nelle more della definizione della controversia. Ha valorizzato anche la disponibilità manifestata dalle parti ad avviare interlocuzioni per verificare la possibilità di mantenere la pergotenda e la pedana nei limiti massimi di superficie previsti dalla convenzione. L’istanza cautelare è stata pertanto parzialmente accolta, con sospensione della comunicazione del 14 maggio 2026 nella parte in cui inibiva la somministrazione nella pergotenda e sulla pedana lignea, nonché del provvedimento del 6 luglio 2026 nella parte in cui confermava tale inibizione. Non sono stati invece sospesi gli ulteriori atti impugnati, relativi alla saturazione della superficie, alla rimozione delle strutture, alla sospensione della pratica SUAP e alle richieste documentali. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare e del ricorso.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
È richiamata quale fonte dei requisiti di efficienza energetica rispetto ai quali il Comune ha richiesto una relazione tecnica per il porticato chiuso.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere parzialmente gli effetti dell’atto impugnato, limitando la misura alla sola parte idonea a determinare il pregiudizio cautelare dedotto.
- La prosecuzione temporanea di un’attività commerciale può essere tutelata nelle more del giudizio quando il divieto amministrativo incide immediatamente sull’operatività dell’impresa e il bilanciamento degli interessi giustifica la conservazione interinale dell’attività.
- La disponibilità delle parti ad avviare interlocuzioni collaborative per ricondurre le opere contestate entro i limiti convenzionali può essere valorizzata dal giudice cautelare nel bilanciamento degli interessi, senza comportare la definizione nel merito della legittimità degli atti impugnati.
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