Cassazione Penale, Sentenza n. 24739/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per omicidio pluriaggravato della compagna convivente, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni delle figlie, ricorre per cassazione con un unico motivo. Deduce vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare i dati emersi dalla perizia psichiatrica, la quale pur escludendo incapacità di intendere e volere aveva rilevato tratti di personalità disturbata, narcisistici e impulsivi, nonché uno stato emotivo acuto di profonda frustrazione legato alla sottoposizione ad amministrazione di sostegno. Secondo la difesa, tali elementi avrebbero dovuto incidere favorevolmente sul giudizio ex art. 62-bis c.p. e la Corte territoriale avrebbe taciuto su di essi, limitandosi a negare le attenuanti senza confrontarsi con la specifica deduzione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso perché infondato. Ritiene che la motivazione della Corte di assise di appello sul diniego delle attenuanti generiche sia logica, congrua e coerente con i dati fattuali, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità. Osserva che l'omicidio non fu un raptus, ma l'epilogo coerente di una condotta di vita caratterizzata da prevaricazione e violenza, con finalità di vendetta; valorizza inoltre l'assenza di resipiscenza, la strumentalità della confessione, l'incidenza solo caratteriale e non patologica dei tratti impulsivi/narcisistici e la mancata emersione di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio. Respinge anche la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese del giudizio di cassazione, rilevando che, trattandosi di ricorso attinente soltanto al trattamento sanzionatorio, difettava un interesse civile tutelabile.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e il giudice di merito deve indicare gli elementi prevalenti ostativi alla concessione del beneficio.
Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli rilevanti, ritenuto prevalente, senza dover esaminare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
Lo stato emotivo o passionale esclude o attenua la responsabilità solo se inserito in un quadro giuridicamente rilevante; nel caso concreto è stato escluso che l'azione omicidiaria fosse frutto di un raptus o di uno stato emotivo giuridicamente significativo.
Richiamo finale all'obbligo di omettere le generalità e i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Disposizione richiamata per la tutela dell'anonimato nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma si limita a verificare che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con specifici atti processuali indicati dal ricorrente.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non derivano automaticamente dalla mera assenza di aspetti negativi nella personalità dell'imputato.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può fondare il diniego anche su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto decisivo, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- Tratti caratteriali come narcisismo e impulsività rilevano solo se hanno consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere o si inseriscono in un quadro di infermità; altrimenti restano privi di rilievo attenuante o scusante.
- Uno stato emotivo o passionale può assumere rilievo solo se giuridicamente qualificabile e non quando sia espressione di mera vendetta o di una scelta maturata in un coerente contesto di violenza pregressa.
- La confessione resa in prossimità dell'accertamento dei fatti può essere non valorizzabile ai fini delle attenuanti se appare imposta dalle circostanze e non sintomo di reale resipiscenza.
- Nel giudizio di cassazione relativo esclusivamente al trattamento sanzionatorio la parte civile non ha interesse a ottenere la rifusione delle spese, perché l'eventuale accoglimento non incide sull'an o sul quantum del risarcimento.
- La motivazione di primo grado, se conforme, si salda con quella di appello e può integrare il controllo sulla completezza del percorso argomentativo complessivo.
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