Cassazione Penale, Ordinanza n. 30405/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, contestando l'affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. La tesi difensiva era che tale fattispecie fosse stata abrogata con effetto dal 1 gennaio 2024, con conseguente insussistenza della punibilità dei fatti contestati. La Corte di cassazione ha però rilevato che, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disciplina sanzionatoria previgente, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023; i fatti erano stati commessi nel dicembre 2019, quindi restavano punibili ai sensi dell'art. 7 citato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 aveva efficacia solo dal 1 gennaio 2024 e perché la disciplina transitoria del d.l. n. 48 del 2023 ha conservato l'applicazione delle vecchie sanzioni per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa all'indebito conseguimento del beneficio economico; secondo la Corte resta applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022
Ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019, ma con efficacia differita al 1 gennaio 2024.
art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023
"al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
Disposizione transitoria che salva l'applicazione dell'art. 7 previgente per i fatti commessi entro il 31 dicembre 2023.
Nuova fattispecie incriminatrice per false dichiarazioni o omissioni ai fini dell'assegno di inclusione, in continuità normativa con l'abrogato art. 7.
Individua il beneficio economico dell'assegno di inclusione richiamato dalla nuova disciplina penale.
Ulteriore beneficio economico richiamato dalla nuova disciplina penale.
Massime di principio
- L'abrogazione differita di una norma incriminatrice non esclude la punibilità dei fatti commessi nel periodo in cui la norma era ancora efficace, quando una disciplina transitoria espressa ne conservi l'applicazione per tali fatti.
- Quando il legislatore introduce una nuova fattispecie che riproduce sostanzialmente la precedente e prevede una clausola transitoria di continuità, si configura continuità normativa e non abolitio criminis.
- Ai fini della decisione sulla punibilità, è निर्णisivo il momento di commissione del fatto rispetto alla data di efficacia dell'abrogazione e delle disposizioni transitorie, non la sola data di entrata in vigore della legge abrogatrice.
- Il ricorso è inammissibile quando il motivo si fonda su un presupposto giuridico manifestamente errato, come l'assunto che l'abrogazione sopravvenuta abbia eliminato la rilevanza penale di fatti commessi anteriormente al termine indicato dalla disciplina transitoria.
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