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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF IRAP IVA - Studio di settore - Maggiore reddito d'impresa accertato - Criteri applicativi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno 2014 per maggior reddito d'impresa (scostamento tra redditi dichiarati 128.995,00 euro e ricavi desunti dallo studio di settore 150.321,00 euro). La societa' ha contestato la presunzione derivante dallo studio di settore, ha prodotto elementi (contrazione del fatturato per unico committente, deduzioni forfettarie per autotrasportatori, ammortamenti per autocarri) idonei a giustificare lo scostamento e ha dedotto vizi di motivazione e errori logico-fattuali da parte dell'Ufficio e della CTP

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accoglie l'appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La CTR ha ritenuto che lo scostamento fosse modesto (circa 7%) e che la societa' avesse effettivamente indicato elementi idonei a mettere in dubbio l'adeguabilita' dello standard; ha inoltre censurato l'Ufficio per motivazioni basate su congetture (es. 'i soci non possono guadagnare meno del dipendente') e per mancata o insufficiente controdeduzione nel contraddittorio endoprocedimentale. Per tali ragioni l'accertamento e' stato annullato in appello e le spese sono state compensate

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sez. trib., 26 marzo 2020, n. 7540

    Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2020, n. 7540

    Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici; l'Amministrazione deve motivare l'applicazione concreta dello standard e il contribuente puo' provare condizioni che giustificano lo scostamento

  • Cassazione civile, sez. trib., 15 luglio 2020, n. 14981

    Cass. civ., sez. trib., 15 luglio 2020, n. 14981

    Il giudice tributario e' libero di valutare l'accertamento e la controprova anche se il contribuente non ha partecipato al contraddittorio amministrativo, purche' la mancata partecipazione sia valutata nel quadro probatorio

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 296/2006), art. 1 comma 23

    art. 1, comma 23, legge 296/2006

    Introduce limiti alla utilizzazione degli studi di settore per giustificare accertamenti: occorrono gravi incongruenze per fondare l'avviso di accertamento esclusivamente sullo scostamento

  • Cassazione sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8855

    Cass. sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8855

    Riafferma che per fondare un accertamento sugli studi di settore sono richieste gravi incongruenze e una motivazione adeguata dell'Ufficio

Massime di principio

  • Gli studi di settore formano semplici presunzioni: l'Ufficio deve motivare l'applicazione concreta dello standard al singolo caso e non puo' limitarsi al solo scostamento numerico
  • Il contraddittorio endo-procedimentale e' obbligatorio e centrale: l'Ufficio deve rispondere puntualmente alle osservazioni del contribuente e adeguare gli standards se necessario; una risposta formale ma non sostanziale puo' essere insufficiente
  • Il contribuente deve documentare le ragioni dello scostamento (calo commesse, deduzioni/ammortamenti specifici, variazioni strutturali dell'attivita') per offrire una valida controprova; scostamenti modesti (es. intorno al 7%) sono piu' facilmente giustificabili se supportati da elementi concreti
  • Non sono ammissibili motivazioni basate su luoghi comuni o congetture prive di riscontro oggettivo (es. 'non possono guadagnare meno del dipendente'); tali argomentazioni indeboliscono l'accertamento
  • L'impugnabilita' dell'atto non e' esclusa dall'esito del contraddittorio amministrativo: il giudice tributario puo' valutare liberamente la prova e le presunzioni semplici offerte da entrambe le parti
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio amministrativo perde un'arma difensiva ma puo' comunque proporre prove in sede giurisdizionale; tuttavia l'Ufficio potra' motivare l'accertamento sulla sola base degli standards e il giudice valutera' la mancata partecipazione
  • In casi particolari, soprattutto con scostamenti contenuti e documentazione valida, e' possibile ottenere l'accoglimento dell'impugnazione e la compensazione delle spese

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