Sentenza del 19/01/2021 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF IRAP IVA - Studio di settore - Maggiore reddito d'impresa accertato - Criteri applicativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno 2014 per maggior reddito d'impresa (scostamento tra redditi dichiarati 128.995,00 euro e ricavi desunti dallo studio di settore 150.321,00 euro). La societa' ha contestato la presunzione derivante dallo studio di settore, ha prodotto elementi (contrazione del fatturato per unico committente, deduzioni forfettarie per autotrasportatori, ammortamenti per autocarri) idonei a giustificare lo scostamento e ha dedotto vizi di motivazione e errori logico-fattuali da parte dell'Ufficio e della CTP
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accoglie l'appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La CTR ha ritenuto che lo scostamento fosse modesto (circa 7%) e che la societa' avesse effettivamente indicato elementi idonei a mettere in dubbio l'adeguabilita' dello standard; ha inoltre censurato l'Ufficio per motivazioni basate su congetture (es. 'i soci non possono guadagnare meno del dipendente') e per mancata o insufficiente controdeduzione nel contraddittorio endoprocedimentale. Per tali ragioni l'accertamento e' stato annullato in appello e le spese sono state compensate
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., 26 marzo 2020, n. 7540
Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2020, n. 7540
Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici; l'Amministrazione deve motivare l'applicazione concreta dello standard e il contribuente puo' provare condizioni che giustificano lo scostamento
Cassazione civile, sez. trib., 15 luglio 2020, n. 14981
Cass. civ., sez. trib., 15 luglio 2020, n. 14981
Il giudice tributario e' libero di valutare l'accertamento e la controprova anche se il contribuente non ha partecipato al contraddittorio amministrativo, purche' la mancata partecipazione sia valutata nel quadro probatorio
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 296/2006), art. 1 comma 23
art. 1, comma 23, legge 296/2006
Introduce limiti alla utilizzazione degli studi di settore per giustificare accertamenti: occorrono gravi incongruenze per fondare l'avviso di accertamento esclusivamente sullo scostamento
Cassazione sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8855
Cass. sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8855
Riafferma che per fondare un accertamento sugli studi di settore sono richieste gravi incongruenze e una motivazione adeguata dell'Ufficio
Massime di principio
- Gli studi di settore formano semplici presunzioni: l'Ufficio deve motivare l'applicazione concreta dello standard al singolo caso e non puo' limitarsi al solo scostamento numerico
- Il contraddittorio endo-procedimentale e' obbligatorio e centrale: l'Ufficio deve rispondere puntualmente alle osservazioni del contribuente e adeguare gli standards se necessario; una risposta formale ma non sostanziale puo' essere insufficiente
- Il contribuente deve documentare le ragioni dello scostamento (calo commesse, deduzioni/ammortamenti specifici, variazioni strutturali dell'attivita') per offrire una valida controprova; scostamenti modesti (es. intorno al 7%) sono piu' facilmente giustificabili se supportati da elementi concreti
- Non sono ammissibili motivazioni basate su luoghi comuni o congetture prive di riscontro oggettivo (es. 'non possono guadagnare meno del dipendente'); tali argomentazioni indeboliscono l'accertamento
- L'impugnabilita' dell'atto non e' esclusa dall'esito del contraddittorio amministrativo: il giudice tributario puo' valutare liberamente la prova e le presunzioni semplici offerte da entrambe le parti
- Se il contribuente non partecipa al contraddittorio amministrativo perde un'arma difensiva ma puo' comunque proporre prove in sede giurisdizionale; tuttavia l'Ufficio potra' motivare l'accertamento sulla sola base degli standards e il giudice valutera' la mancata partecipazione
- In casi particolari, soprattutto con scostamenti contenuti e documentazione valida, e' possibile ottenere l'accoglimento dell'impugnazione e la compensazione delle spese
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