Sentenza n. 1987/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta alla convocazione necessaria per la presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso per studio universitario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Tale circostanza, dedotta e documentata dall'Amministrazione e riconosciuta da entrambe le parti, ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere con il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'Amministrazione; è stata tuttavia posta a carico della stessa la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfano la pretesa oggetto del ricorso e determinano la cessazione della materia del contendere, anche se intervenute nel corso del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta realizzi integralmente il bene della vita perseguito con l'azione avverso il silenzio; non è invece necessario che sia già concluso il procedimento attivato, quando la domanda giudiziale riguardava soltanto l'avvio dello stesso.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal comportamento operoso dell'amministrazione, le spese possono essere compensate, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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