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Ordinanza

Ordinanza n. 2799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello riguarda la legittimità della rivalutazione dei titoli e della conseguente graduatoria dell'11 gennaio 2024, effettuata dalla nuova Commissione nominata il 7 settembre 2023 sulla base dei criteri individuati nella riunione del 4 ottobre 2023 e dei criteri stabiliti dalla precedente Commissione il 10 febbraio 2016. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare, in particolare, se il moltiplicatore di 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo o ai singoli titoli; se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l'ammissibilità dei titoli già valutati; e per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione dello stesso moltiplicatore ai medesimi titoli avrebbe dovuto lasciare invariato l'ordine dei candidati. È stato inoltre ritenuto necessario accertare se e in quale misura siano state eseguite le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, verificando le eventuali assunzioni, immissioni nelle funzioni dirigenziali e rimozioni dei dirigenti risultati vincitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso l'appello nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli atti indicati nell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati. La parte appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità, e depositare la prova degli adempimenti, comprensiva dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, predisporre il collegamento "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. Il Collegio ha inoltre disposto un'istruttoria: l'Agenzia delle Entrate dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli, sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria e sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024. La causa è stata rinviata a un'udienza pubblica di prosecuzione, da fissare assicurando la trattazione contestuale con gli altri appelli relativi alla medesima procedura. Non è stata adottata alcuna decisione sull'accoglimento o sul rigetto dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notifica per pubblici proclami nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a. per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per le modalità della notifica per pubblici proclami e per la pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione.

  • art. 105 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto non necessario rinviare la causa al primo giudice, poiché in primo grado era già stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento dell'appello è idoneo a travolgere una procedura concorsuale e la graduatoria finale, il giudice d'appello deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi che possono essere incisi dalla decisione, anche mediante notifica per pubblici proclami.
  • La notifica per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali rilevanti e dell'elenco dei controinteressati, con obbligo di mantenere la documentazione accessibile sino alla definizione del giudizio e di fornire attestazione della pubblicazione.
  • Quando la regolarità della rivalutazione dei titoli e della graduatoria concorsuale dipende da operazioni tecniche non sufficientemente documentate, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulle modalità di calcolo, sulle verifiche effettuate e sulle ragioni delle variazioni della graduatoria.
  • Se un identico moltiplicatore viene applicato ai medesimi punteggi o titoli di tutti i candidati, tale operazione, in linea logica, non dovrebbe modificare l'ordine della graduatoria; il sovvertimento dell'ordine impone quindi di chiarire le modalità concrete della rivalutazione e gli eventuali ulteriori elementi considerati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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