Ordinanza n. 2799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
L'appello riguarda la legittimità della rivalutazione dei titoli e della conseguente graduatoria dell'11 gennaio 2024, effettuata dalla nuova Commissione nominata il 7 settembre 2023 sulla base dei criteri individuati nella riunione del 4 ottobre 2023 e dei criteri stabiliti dalla precedente Commissione il 10 febbraio 2016. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare, in particolare, se il moltiplicatore di 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo o ai singoli titoli; se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l'ammissibilità dei titoli già valutati; e per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione dello stesso moltiplicatore ai medesimi titoli avrebbe dovuto lasciare invariato l'ordine dei candidati. È stato inoltre ritenuto necessario accertare se e in quale misura siano state eseguite le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, verificando le eventuali assunzioni, immissioni nelle funzioni dirigenziali e rimozioni dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso l'appello nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli atti indicati nell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati. La parte appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità, e depositare la prova degli adempimenti, comprensiva dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, predisporre il collegamento "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. Il Collegio ha inoltre disposto un'istruttoria: l'Agenzia delle Entrate dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli, sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria e sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024. La causa è stata rinviata a un'udienza pubblica di prosecuzione, da fissare assicurando la trattazione contestuale con gli altri appelli relativi alla medesima procedura. Non è stata adottata alcuna decisione sull'accoglimento o sul rigetto dell'appello.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della notifica per pubblici proclami nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.
Richiamato insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a. per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Richiamato per le modalità della notifica per pubblici proclami e per la pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione.
Il Collegio ha ritenuto non necessario rinviare la causa al primo giudice, poiché in primo grado era già stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello è idoneo a travolgere una procedura concorsuale e la graduatoria finale, il giudice d'appello deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi che possono essere incisi dalla decisione, anche mediante notifica per pubblici proclami.
- La notifica per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali rilevanti e dell'elenco dei controinteressati, con obbligo di mantenere la documentazione accessibile sino alla definizione del giudizio e di fornire attestazione della pubblicazione.
- Quando la regolarità della rivalutazione dei titoli e della graduatoria concorsuale dipende da operazioni tecniche non sufficientemente documentate, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulle modalità di calcolo, sulle verifiche effettuate e sulle ragioni delle variazioni della graduatoria.
- Se un identico moltiplicatore viene applicato ai medesimi punteggi o titoli di tutti i candidati, tale operazione, in linea logica, non dovrebbe modificare l'ordine della graduatoria; il sovvertimento dell'ordine impone quindi di chiarire le modalità concrete della rivalutazione e gli eventuali ulteriori elementi considerati.
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