Ordinanza n. 109/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione urgente dell’autorizzazione sanitaria, successiva deliberazione dell’ASP e decreto regionale di decadenza dall’autorizzazione sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti adottati nell’ambito dell’attività di vigilanza sull’autorizzazione sanitaria all’esercizio. L’ASP di Reggio Calabria aveva disposto in via d’urgenza la sospensione dell’autorizzazione, ritenendo compromessi alcuni requisiti autorizzativi e ravvisando un pericolo per l’incolumità dei pazienti. Nel successivo procedimento regionale e aziendale erano state riscontrate criticità strutturali, ritenute tuttavia superabili mediante interventi di adeguamento, mentre i requisiti tecnologici e organizzativi risultavano soddisfatti. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che la Commissione per l’autorizzazione sanitaria non avesse valutato la documentazione e le integrazioni trasmesse l’11 novembre 2025, dirette a dimostrare il superamento delle criticità strutturali e documentali rilevate nel sopralluogo del 5 novembre 2025. La Commissione aveva giustificato la mancata valutazione affermando che le integrazioni, successive al sopralluogo, non erano state richieste. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha contestato anche la deliberazione dell’ASP n. 234 del 26 febbraio 2026 e il decreto regionale n. 5105 del 30 marzo 2026, con cui era stata dichiarata la decadenza dall’autorizzazione sanitaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento alle censure relative alla mancata valutazione della documentazione prodotta dalla struttura. La motivazione utilizzata dalla Commissione, secondo cui le integrazioni successive al sopralluogo non erano state richieste e quindi non dovevano essere esaminate, è stata ritenuta prima facie inidonea, considerato che la relazione finale era stata redatta il 9 febbraio 2026, diversi mesi dopo l’invio della documentazione, e che gli atti successivi avevano prodotto la grave conseguenza della decadenza dall’autorizzazione sanitaria. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti e sospeso l’efficacia della deliberazione ASP n. 234 del 26 febbraio 2026 e del decreto regionale n. 5105 del 30 marzo 2026, esclusivamente ai fini del riesame. Ha ordinato alla Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’ASP di rivalutare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’eventuale superamento delle criticità documentali e strutturali, previa motivata valutazione della documentazione trasmessa l’11 novembre 2025. È stata invece mantenuta ferma, nelle more delle verifiche, la sospensione urgente dell’autorizzazione disposta con la deliberazione ASP n. 457 del 7 maggio 2025, ritenuta la misura più adeguata alla tutela della salute pubblica. La trattazione del merito è stata confermata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, l.r. Calabria n. 24/2008
secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 3 dell’art. 14 L.R. n. 24/2008
La disposizione è stata posta a fondamento della sospensione urgente dell’autorizzazione sanitaria quando la prosecuzione dell’attività possa pregiudicare l’incolumità dei pazienti, nelle more della definizione del procedimento regionale.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha disposto una misura cautelare di sospensione ai soli fini del riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento di vigilanza su un’autorizzazione sanitaria, l’amministrazione deve esaminare e motivatamente valutare la documentazione tempestivamente prodotta dall’interessato prima della conclusione dell’istruttoria, anche se trasmessa dopo il sopralluogo, quando essa sia potenzialmente idonea a dimostrare il superamento delle criticità rilevate.
- La mancata valutazione di integrazioni documentali non può essere giustificata, in via generale, dal solo fatto che esse non siano state espressamente richieste, soprattutto quando l’atto conclusivo dell’istruttoria sia adottato a distanza di tempo dalla loro trasmissione e la misura amministrativa produca effetti gravemente afflittivi.
- Quando l’amministrazione abbia accertato che le criticità strutturali di una struttura sanitaria sono superabili mediante interventi di adeguamento e che i requisiti tecnologici e organizzativi risultano soddisfatti, la successiva decisione deve confrontarsi specificamente con gli elementi sopravvenuti prodotti dal gestore per dimostrare l’avvenuto adeguamento.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere gli atti di decadenza o di revoca ai soli fini del riesame, imponendo all’amministrazione una nuova istruttoria e una motivazione espressa, senza necessariamente rimuovere una distinta misura urgente di sospensione dell’attività qualora essa resti giustificata dall’esigenza di tutela della salute pubblica.
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