Sentenza n. 7269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 331/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 331/2026, che aveva dichiarato cessata dal 1° gennaio 2013 la convenzione di tesoreria, qualificato la prosecuzione del rapporto come gestione di affari altrui, stabilito un termine di nove mesi per la liberazione dal vincolo e condannato il Comune a un indennizzo di 10.000 euro mensili oltre IVA
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR, censurando, con il primo motivo, la decorrenza dell’indennizzo dalla scadenza del contratto: a suo avviso, l’art. 3 della convenzione prevedeva una proroga tecnica di sei mesi, durante la quale la prosecuzione del servizio non avrebbe potuto essere qualificata come gestione sine titulo. Con il secondo motivo ha contestato la quantificazione forfetaria di 10.000 euro mensili, reputandola eccessiva e non giustificata dal richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10549/2024; ha inoltre sostenuto la gratuità del servizio di tesoreria. Non erano contestate in appello la qualificazione della prosecuzione come gestione di affari altrui, la debenza dell’indennizzo in sé né la fissazione del termine di nove mesi per la cessazione del vincolo. La banca ha difeso l’importo richiesto richiamando, tra l’altro, i costi del personale e delle altre prestazioni, nonché gli oneri finanziari connessi alle anticipazioni di tesoreria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza nei limiti indicati. Ha respinto la tesi della gratuità del servizio riferita al sistema attuale: il regime di tesoreria unica non consente al tesoriere di disporre della liquidità dell’ente e di ricavarne la remunerazione da giacenza, sicché non è trasferibile automaticamente al sistema vigente la giurisprudenza formatasi sul precedente regime. Ha però escluso che l’indennizzo del caso potesse essere quantificato assumendo senza ulteriori verifiche i 10.000 euro mensili riconosciuti in una controversia relativa alla tesoreria della Regione Calabria, data la diversità quantitativa e funzionale dei servizi e la mancanza di elementi che ne dimostrassero l’analogia. In applicazione dell’art. 2028 c.c., il rimborso deve riferirsi alle spese necessarie o utili sostenute dal gestore; la banca non ha fornito giustificazioni sufficienti sull’impiego di due dipendenti a tempo pieno e sui costi effettivamente imputabili al servizio. Considerata anche la precedente richiesta della banca di un indennizzo non inferiore a 50.000 euro annui, non contestata dal Comune, il Collegio ha determinato equitativamente l’indennizzo in 4.000 euro mensili, pari a 48.000 euro annui, dal 1° gennaio 2014. Per il 2013 non ha riconosciuto l’ulteriore indennizzo forfetario: la banca aveva accettato di proseguire fino al 31 dicembre 2013 alle condizioni concordate sulle anticipazioni di tesoreria, ritenendo così coperte le spese di quell’anno; il pagamento del relativo tasso non era contestato. Il primo motivo sulla proroga tecnica è stato assorbito, poiché la decisione sulla decorrenza e sulla quantificazione dell’indennizzo rendeva superfluo esaminarlo. Il termine di nove mesi per la liberazione dal vincolo, non contestato in appello, non è stato rimesso in discussione. Spese del doppio grado compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
In base a detta disposizione l’interessato (il Comune di Cosenza) deve rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese sono state effettuate.
Nella gestione di affari altrui, il rimborso dovuto dall’interessato comprende le spese necessarie o utili sostenute dal gestore, con gli interessi dalla data in cui sono state effettuate; la quantificazione va ancorata ai costi riferibili al servizio e non può fondarsi automaticamente su un importo riconosciuto in un caso diverso.
Massime di principio
- Quando la prosecuzione di un servizio pubblico è qualificata come gestione di affari altrui, l’indennizzo va commisurato alle spese necessarie o utili effettivamente riferibili alla gestione; una liquidazione forfetaria deve poggiare su elementi idonei a giustificare i costi e le risorse impiegate.
- La quantificazione dell’indennizzo riconosciuto per la gestione di fatto di un servizio di tesoreria in un altro caso non è automaticamente trasferibile: occorre verificare l’analogia concreta, anche quanto a dimensioni dell’ente, funzioni, territorio, popolazione e volume delle operazioni finanziarie.
- La banca che reclama il rimborso dei costi della gestione deve fornire elementi sufficienti a giustificare le risorse di personale impiegate e l’incidenza economica delle prestazioni; la mera indicazione di costi medi o di un numero di dipendenti non dimostra, da sola, la congruità dell’importo richiesto.
- Nel regime di tesoreria unica, l’impossibilità per il tesoriere di disporre della liquidità dell’ente esclude la remunerazione derivante dalla giacenza del capitale; la giurisprudenza sulla gratuità del servizio formatasi in un diverso regime di tesoreria non è quindi automaticamente applicabile.
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