Ordinanza n. 1839/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso n. 20250000548, emesso dall’Ambasciata Italiana ad Accra in data 18/7/25 notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Accra
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego del visto d’ingresso emesso dall’Ambasciata italiana ad Accra. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato sommariamente la legittimità del diniego, rilevando che la sede consolare aveva riscontrato incongruenze durante il colloquio consolare. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris sulla base delle incongruenze rilevate dall’autorità consolare durante il colloquio e della ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese e delle finalità del soggiorno. La valutazione è stata compiuta con riserva di ogni ulteriore approfondimento, anche istruttorio, nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa al diniego di un visto d’ingresso, le incongruenze rilevate dall’autorità consolare durante il colloquio possono escludere il fumus boni iuris, salva ogni ulteriore verifica nella fase di merito.
- La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente e delle finalità del soggiorno rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità consolare; il sindacato cautelare può pertanto arrestarsi in presenza di incongruenze non manifestamente irrilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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