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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04223/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza di appello deducendo violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p., sostenendo in sostanza che dovesse trovare applicazione il più favorevole termine di impugnazione previsto per l'imputato assente dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale disposizione non era ancora in vigore al momento rilevante, poiché introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 con decorrenza dal 30 dicembre 2022; poiché sia la sentenza di primo grado sia l'impugnazione erano anteriori a tale data, la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 585 c.p.p., osservando che il diverso termine di impugnazione per l'imputato assente previsto dal comma 1-bis non era applicabile ratione temporis, essendo intervenuto dopo la proposizione della sentenza di primo grado e dell'impugnazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    Il termine speciale per l'impugnazione dell'imputato assente introdotto dal comma 1-bis non si applica retroattivamente se, al momento della sentenza di primo grado e dell'impugnazione, la norma non era ancora in vigore.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    a decorrere dal 30 dicembre 2022

    La disposizione che ha inserito l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. è entrata in vigore solo dal 30 dicembre 2022, con conseguente inapplicabilità ai fatti/processi anteriori.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che introducono termini o regole speciali di impugnazione si applicano solo ai procedimenti ai quali risultano temporalmente riferibili, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando la sentenza impugnata e l'atto di impugnazione sono anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, non può invocarsi retroattivamente il regime più favorevole introdotto successivamente.
  • In sede di legittimità, il motivo che presuppone l'applicazione di una norma non ancora efficace al momento rilevante è manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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