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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17764/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto. L'unico motivo articolava due censure: da un lato contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di furto; dall'altro lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, entrambe le doglianze si limitavano a reiterare in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata, e quindi erano non specifiche e solo apparenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse già adeguatamente motivato sia sulla responsabilità dell'imputato, valorizzando una confessione stragiudiziale giudicata attendibile, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, in ragione delle reiterate condotte delittuose e del valore complessivo del danno arrecato alla vittima. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale titolo del reato per cui è stata affermata la responsabilità penale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché incompatibile, nel caso concreto, con la reiterazione delle condotte e con il valore complessivo del danno arrecato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla responsabilità penale non è specifica se non si confronta con le ragioni decisive poste a base della decisione di merito, come la valorizzazione di una confessione stragiudiziale ritenuta attendibile.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione delle condotte illecite e l'entità complessiva del danno provocato alla persona offesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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