Cassazione Penale, Sentenza n. 5069/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza del 17/11/2021 (che dichiarava l'estinzione solo parziale della pena derivante da cumulo disposto il 17/02/2016, espiata in affidamento in prova). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento dei fatti circa la sussistenza della pericolosità sociale: il rigetto era fondato sulla pendenza di un processo per truffa davanti al Tribunale di Padova, ma tale processo era poi estinto per remissione di querela, venendo meno il presupposto su cui si era basata la revoca e non potendosi più ritenere perdurante la pericolosità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva rinunciato all'impugnazione in quanto era intervenuta la scarcerazione (17/07/2023) e che altresì era stato emesso dal P.M. di Padova un decreto di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della pronuncia di questa Corte che aveva annullato con rinvio un precedente provvedimento. Per tali motivi, indipendentemente dalla rinuncia, si è verificata la sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire il giudizio. La Corte ha precisato che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (richiamando la giurisprudenza: Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves). Ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma richiamata come motivo di cassazione (violazione di legge) per censure sulla motivazione e sulla ricostruzione dei fatti; la Corte non è entrata nel merito della censura per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza (precedente citato)
Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves
Principio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione e/o la sopravvenuta scarcerazione possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso; il giudice di legittimità accerta detta carenza prima di entrare nel merito.
- L'estinzione di un procedimento penale (es. per remissione di querela) può rimuovere il presupposto che aveva giustificato valutazioni negative sull'affidamento in prova o sulla pericolosità sociale, ma se il procedimento di cassazione diventa privo di interesse la Corte può non pronunciarsi sul merito.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta di regola condanna alle spese processuali né l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Le questioni relative al valore giuridico della remissione di querela e al suo effetto sulla valutazione della pericolosità sociale richiedono un esame di merito che può essere impedito se il processo è divenuto inammissibile per mancanza di interesse.
- Il ricorrente che intende far valere la cessazione di fatti costitutivi dell'impugnazione dovrebbe valutare tempestivamente la prosecuzione del giudizio, perché la sopravvenuta modifica delle condizioni esecutive (es. scarcerazione, sospensione) può rendere inutile il controllo di legittimità.
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