Cassazione Civile, Ordinanza n. 37979/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva contestato alla contribuente, per l'anno d'imposta 2006, l'esistenza di una società di fatto occulta dietro una ditta individuale, assumendo che ella fosse socia insieme ad altro soggetto. Dopo un primo rigetto in CTP e un successivo accoglimento in CTR, l'Agenzia delle entrate aveva proposto revocazione avverso la sentenza della CTR. La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo non sussistente un errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione/extra-petizione: la CTR, secondo la ricorrente, avrebbe erroneamente qualificato la revocazione come fondata sull'errore di fatto, mentre il motivo dedotto riguardava la contrarietà della sentenza a giudicati intervenuti in altri giudizi concernenti soggetti collegati alla medesima vicenda societaria e accertativa, quindi un diverso paradigma di revocazione rispetto a quello esaminato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la CTR aveva stravolto il contenuto della domanda di revocazione, verificando l'esistenza di un errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. senza esaminare la censura effettivamente proposta, cioè quella relativa all'esistenza di giudicati rilevanti. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può sostituire alla censura dedotta una diversa questione e deve esaminare il motivo così come proposto dalla parte
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla CTR come ipotesi di errore revocatorio di fatto, ma la Corte rileva che tale parametro non era quello effettivamente invocato nell'impugnazione per revocazione
norma sulla revocazione delle sentenze, nel cui ambito la Corte distingue l'errore di fatto dalle diverse ipotesi dedotte dalla parte ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione il giudice deve qualificare e scrutinare la censura secondo il suo effettivo contenuto, senza mutarne l'oggetto o sostituirvi un diverso vizio non dedotto dalla parte.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice pronuncia su una questione diversa da quella devoluta, omettendo di esaminare il motivo effettivamente proposto.
- Se la revocazione è fondata sull'allegazione di giudicati rilevanti, il giudice non può limitarsi a verificare l'assenza di errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma deve valutare il motivo nella sua corretta qualificazione.
- L'erronea sussunzione del motivo di impugnazione in un paradigma normativo diverso da quello dedotto integra vizio denunciabile in cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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